Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32628 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27913-2018 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO OPERAMOLLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/2018 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

RILEVATO

che:

D.G. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari pronunciata su ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio per IRPEF, IVA e IRAP.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

Nelle more dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, e avendo la direzione provinciale competente comunicato che la procedura si era perfezionata a seguito del pagamento di quanto dovuto da parte del contribuente. Analoga richiesta è stata formulata dalla ricorrente.

Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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