Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3263 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2608/2017 proposto da:

P.A., nella qualità di erede con beneficio dell’inventario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 94, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MUNGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO VAGNARELLI;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1540/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2016 r.g.n. 11230/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 14 luglio 2016, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità del contratto di inserimento lavorativo, sottoscritto l’8 novembre 2006 tra F.A. e P.S., ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 54, con la conversione del rapporto a tempo indeterminato da tale data al 2 luglio 2007, per il decesso del secondo, datore di lavoro e condannava P.A., quale suo erede, al risarcimento del danno, in misura di cinque mensilità di retribuzione di fatto percepita, a norma della L. n. 183 del 2020, art. 32, comma 5, in favore della lavoratrice: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato le domande;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la nullità del contratto suindicato, per difetto (sopravvenuto) di causa, in ragione della comprovata mancanza del progetto formativo, condizione essenziale per l’assunzione a titolo di inserimento lavorativo, comportante la conversione del rapporto e le conseguenze risarcitorie suindicate;

3. con atto notificato il 14 gennaio 2017, P.A., in qualità di erede con beneficio d’inventario di P.S., ricorreva per cassazione con due motivi, mentre la lavoratrice intimata non svolgeva difese.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente, nella qualità, deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 102,299 e 307 c.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Pi.Ar., sorella coerede beneficiata come allegato e documentato nella comparsa di costituzione in appello, a seguito del decesso del padre nelle more del relativo giudizio (primo motivo);

2. il motivo è infondato;

3. in caso di successione mortis causa di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del de cuius si fraziona pro quota tra gli aventi causa, a norma dell’art. 752 c.c., sicchè il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, nè in primo grado, nè nella fase di gravame (Cass. 4 giugno 2010, n. 13644; Cass. 29 aprile 2016, n. 8487);

4. il ricorrente, nella qualità, deduce omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, quale la rilevanza dell’accertamento della propria qualità di erede beneficiato in sede di giudizio di cognizione e non soltanto di esecuzione, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale (secondo motivo);

5. il motivo è fondato;

6. l’impropria deduzione nella rubrica, alla stregua di omesso esame di un fatto, non è ostativa, per l’inequivoco tenore argomentativo del motivo che ben consente di ricondurlo immediatamente ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., comma 1, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862), all’individuazione delle norme e dei principi di diritto asseritamente trasgrediti, senza preclusione nella delimitazione delle questioni sollevate (Cass. 7 novembre 2013, n. 25044; Cass. 20 settembre 2017, n. 21819);

6.1. oggetto di censura è, infatti, l’assunto della sentenza per il quale sarebbe “irrilevante nel giudizio di cognizione la circostanza che l’appellato abbia accettato l’eredità del padre con beneficio d’inventario” così avendo “disatteso l’insegnamento costante di questa Corte…”, poi citato (così all’unico capoverso di pg. 7 del ricorso): e pertanto un errore di diritto, per il contrasto di tale affermazione con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8 marzo 2007, n. 5353; Cass. 29 novembre 2016, n. 24298);

6.2. nel merito, è corretto ritenere che la responsabilità intra vires dell’erede beneficiario per i debiti ereditari costituisca una qualità del relativo rapporto che assume rilievo già in fase antecedente l’esecuzione forzata, precludendo ogni misura anche cautelare sui beni personali dell’erede: sicchè, quest’ultimo ha interesse al relativo accertamento già nel giudizio di cognizione del credito ereditario (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l’interesse del coerede ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un debito ereditario senza alcun riferimento nè alle quote ereditarie, nè alla qualità di erede beneficiario, sì da esporre i coeredi alla responsabilità solidale ultra vires per l’intero debito); ed infatti, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti dell’invocata pronuncia giudiziale: con la conseguenza che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d’inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva (Cass. 16 aprile 2013, n. 9158; Cass. 9 aprile 2015, n. 7090; Cass. 12 aprile 2018, n. 9099);

6.3. ricorre allora la violazione del principio di diritto denunciata, per la ritenuta irrilevanza nel giudizio di cognizione della circostanza che l’odierno ricorrente abbia accettato l’eredità del padre con beneficio d’inventario sull’erroneo presupposto dell’irrilevanza della distinzione dei due patrimoni (effetto della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario) soltanto in sede esecutiva (così all’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza);

7. pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con rigetto del primo, con la cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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