Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32631 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11830-2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e difeso dall’Avvocato PIER ALESSANDRO MURATORI CASALI, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2839 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 3/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

G.G. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 154/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione di imposte ipotecarie e catastali e relative sanzioni;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il contribuente ha infine depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di dichiarare la tempestività della seconda dichiarazione di successione presentata dal ricorrente il *****, entro l’anno dalla chiusura dell’inventario (*****) dell’eredità accettata con beneficio d’inventario della de cuius R.B.;

1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 29 e 32, per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato che la dichiarazione di successione resa in data ***** fosse inefficace per mancato pagamento, da parte degli eredi, delle imposte di successione;

1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto valida la prima dichiarazione di successione, presentata dal coerede V.M.A. il *****, dovendo invece, secondo il ricorrente, ritenersi tempestiva ed efficace la seconda dichiarazione di successione, dianzi indicata, in quanto sostitutiva della prima denuncia di successione;

2.1. il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati;

2.2. in fatto, dalla sentenza impugnata, emerge che in data 16.11.2010 il coerede V., a seguito del decesso di R.B., presentava dichiarazione di successione, a seguito della quale fu emesso, in data *****, nei confronti dell’odierno ricorrente e del suddetto V., quali coeredi, l’avviso di liquidazione impugnato;

2.3. successivamente i coeredi risultano aver presentato, in data *****, ulteriore dichiarazione di successione, in sostituzione della precedente, rettificando taluni errori di stima in essa contenuti;

2.4. il ricorrente lamenta, dunque, che l’Amministrazione finanziaria non abbia tenuto conto della seconda dichiarazione di successione, che poteva essere emendata in quanto presentata entro un anno dalla chiusura dell’inventario dell’eredità beneficiata;

2.5. le censure vanno disattese in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 14088/2004; conf. Cass. n. 11526/2018, n. 22523/2007, n. 11143/2006, n. 5361/2006), la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) – la cui mancata osservanza potrà comportare solo l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti -, purché prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta; in tale arco temporale e’, fra l’altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione c.d. automatica (citato D.Lgs., art. 34, comma 5 e seguenti), e l’Ufficio non potrà ignorare la correzione, apportata uniformandosi ai parametri legali, perché così finirebbe per assoggettare il dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico;

2.6. pure la dichiarazione di successione costituisce momento dell’iter procedimentale, finalizzato all’accertamento dell’obbligazione tributaria, e si esaurisce in una mera esternazione di scienza o di giudizio, al che deriva, in linea di principio, l’emendabilità e la ritrattabilità, sottratte al termine fissato per la dichiarazione medesima (art. 31 cit.), in quanto esso attiene alle modalità di adempimento di un obbligo – e non all’esercizio di un potere -, onde il mancato rispetto non inciderà sull’efficacia della dichiarazione, potendo solo comportare l’applicazione delle sanzioni corrispondenti;

2.7. il “momento” procedimentale si conclude con l’emissione, da parte dell’ufficio, dell’atto impositivo, sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione, che avrà, per ciò stesso, esaurito la sua funzione, e, dopo tale momento – come nella fattispecie in esame – l’esigenza che dalla dichiarazione non derivi l’assoggettamento del suo autore ad oneri diversi e più gravosi di quelli che la legge pone a suo carico, potrà ricevere tutela solo nel processo tributario e secondo le regole di esso;

2.8. la dichiarazione è utilmente emendabile, quindi, e vincola l’Ufficio solo se intervenga prima dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta, in quanto solo in tal caso potrà sostenersi che l’Ufficio deve rispettare le risultanze della rettifica, con salvezza dei suoi poteri in ordine ai valori emendati dalla parte privata e con onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria;

2.9. non è questa tuttavia l’ipotesi – necessariamente sottesa al primo e terzo motivo – in esame, giacché il potere di emenda è stato in concreto esercitato dopo la notifica dell’avviso di liquidazione, formulato sulla base dei dati non ancora corretti e tale rilievo – che si assume ininfluente – non vale ad incidere sulla legittimità della (già avvenuta) liquidazione, come invece sostiene il contribuente, sebbene non possa precludere la facoltà del contribuente di rettificare l’errore che viene, tuttavia, necessariamente ad operare in sede contenziosa, lasciando a carico di quest’ultimo tutti gli oneri di dimostrazione sulla correttezza della rettifica proposta;

2.10. ne conseguente l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente, che si limita a lamentare che sia stata dichiarata la validità della prima dichiarazione nell’atto impositivo impugnato pur non avendo l’Amministrazione tenuto conto della seconda dichiarazione presentata entro l’anno dalla chiusura dell’inventario, senza formulare specifiche censure, invece, circa la correttezza della stima alla base dell’atto di liquidazione impugnato sulla base di contestazioni già formulate in tal senso in sede contenziosa;

3. il rigetto delle suddette censure, trattandosi di ratio autonoma, idonea a sorreggere la decisione di rigetto del ricorso del contribuente, determina l’assorbimento del secondo motivo, relativo a ulteriore ratio decidendi circa l’inefficacia della seconda dichiarazione per mancato pagamento delle imposte di successione;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno respinti il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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