LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17375-2017 proposto da:
G.G., V.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentati e difeso dall’Avvocato PIER ALESSANDRO MURATORI CASALI, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 52/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 3/1/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
G.G. e V.M.A. propongono ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 38/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, che aveva respinto il ricorso avverso cartella esattoriale relativa ad imposta catastale ed ipotecaria oltre accessori;
l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione;
il contribuente ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (artt. 112 e 115 c.p.c., art. 490 c.c.), e lamentano che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che potesse essere emessa la cartella impugnata sebbene il debito erariale non potesse essere corrisposto fin quando non fosse definita la liquidazione dei debiti relativi all’eredità della de cuius, R.B., accettata con beneficio di inventario;
1.2. la censura è fondata;
1.3. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11458/2018, n. 4788/2017) la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere il pagamento dell’imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede;
1.4. nel caso in esame la CTR ha confermato il rigetto del ricorso introduttivo assumendo che la suddetta eccezione avrebbe potuto essere proposta solo relativamente all’avviso di liquidazione e non alla cartella, che sarebbe stata impugnabile solo se non preceduta da avviso di accertamento regolarmente notificato o per vizi propri della cartella stessa;
1.5. non è controverso che i contribuenti abbiano fatto accettazione beneficiata, sicché la CTR avrebbe dovuto procedere ad annullare la cartella esattoriale emessa prima della formazione dello stato di graduazione, in difetto del quale non avrebbe potuto farsi luogo alla concreta definizione dei limiti entro i quali l’erede beneficiato avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, sempre che concretamente sia residuato un attivo a favore dell’erede medesimo;
2. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti;
4. poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’e’ consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della resistente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna l’Agenzia resistente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in misura pari ad Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021