Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32633 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6943/2016 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ivana Carso, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana n. 403, presso lo studio dell’avvocato Antonella Fiorini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;

– controricorrente –

e:

C.M.L.;

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;

– ricorrente in via incidentale –

contro

Equitalia Sud S.p.a.;

C.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1912/22/15, depositata il 14 settembre 2015, della Commissione tributaria regionale della Puglia;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1912/22/15, depositata il 14 settembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello di Equitalia Sud S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa dietro iscrizione a ruolo delle imposte di registro, ed ipocatastali, dovute in relazione ad avviso di liquidazione che, a sua volta, era stato emesso in esito a pronuncia giudiziale recante rideterminazione del valore di immobile compravenduto già oggetto di avviso di rettifica e liquidazione (a fini Invim ed imposte di registro ed ipocatastali);

1.1 – a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che:

– per come dedotto dalla contribuente, l’iscrizione a ruolo delle imposte era avvenuta dopo il decesso (in data 16 novembre 2005) del destinatario della cartella esattoriale ( T.L.) e dopo la stessa presentazione (in data 26 luglio 2006) della dichiarazione di successione;

– la cartella esattoriale, – intestata al dante causa – era stata, pertanto, irritualmente notificata alla erede in quanto, – in ragione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, l’amministrazione era già a conoscenza del decesso del de cuius;

– “l’atto notificato nei confronti di una sola erede” doveva ritenersi insanabilmente nullo e detta nullità non poteva ritenersi sanata in ragione della proposizione del ricorso;

2. – Equitalia Sud S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso con due motivi di ricorso incidentale adesivo;

– C.M.L. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, commi 2 e 4, assumendo, in sintesi, che, ai fini dell’adempimento prescritto dal cit. art. 65, comma 2, – che involge l’obbligo degli eredi di comunicare le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, – non poteva rilevare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione e che, -. una volta omessa detta comunicazione, quale prescritta a carico degli eredi, – la notifica della cartella esattoriale avrebbe potuto eseguirsi, così come avvenuto, (anche) presso il domicilio fiscale di uno degli eredi;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., sull’assunto che, secondo dicta giurisprudenziali, sinanche la nullità della notifica eseguita impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius, in difetto delle relative condizioni, è suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo dell’atto, laddove, così come nella fattispecie, proposto tempestivo ricorso;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza, in relazione alla disposizione di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, deducendone la manifesta, ed irriducibile, contraddittorietà tra premesse e conseguenze tratte, sull’assunto che, – una volta ritenuta assolta la comunicazione prescritta dal cit. art. 65, comma 2, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, – ciò non di meno si era rilevata la nullità della notifica eseguita personalmente e nominativamente nei confronti dell’erede;

2. – i primi due motivi, – che vanno, congiuntamente esaminati perché connessi, – sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del terzo motivo;

3. – il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, nel prevedere la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie “il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”, dispone nei seguenti termini: – “Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.” (comma 2); – “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2.” (comma 4);

– alla stregua di dette disposizioni, – le quali presuppongono che l’evento morte sia noto all’Ufficio (Cass., 22 maggio 2019, n. 13760), la Corte ha statuito che l’obbligo di comunicazione, posto a carico degli eredi del contribuente, deve ritenersi diretto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei loro confronti le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, così che, se la comunicazione viene fatta, gli atti impositivi vanno notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato, mentre se la comunicazione non viene fatta, gli uffici possono notificare gli atti intestati al dante causa nell’ultimo domicilio dello stesso e diretti agli eredi collettivamente ed impersonalmente (v., ex plurimis, Cass., 22 maggio 2019, n. 13760, cit.);

– si e’, altresì, precisato che detto obbligo di comunicazione non ammette equipollenti, – “nel senso che solo l’atto formale, presentato direttamente all’Ufficio o trasmesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comporta il diritto dell’erede di ricevere la notifica di qualunque atto proveniente dall’amministrazione finanziaria che attiene al proprio dante causa in luogo diverso da quello dell’ultimo domicilio del defunto” (così Cass., 30 ottobre 2020, n. 24047), – e, in particolare, che non assumono alcun rilievo le indicazioni contenute in altre dichiarazioni che non possono validamente sostituire la predetta comunicazione (v., con riferimento proprio alla dichiarazione di successione, Cass., 16 novembre 2015, n. 23416);

3.1 – la circostanza che, nella fattispecie, fosse stata presentata (solo) la dichiarazione di successione non poteva rilevare, dunque, sul piano dell’obbligo informativo di cui al cit. art. 65, comma 2, né pertinente poteva ritenersi la circostanza che l’evento morte risultasse, così, noto all’Ufficio, in quanto, come anticipato, detta circostanza è esattamente implicata dalle disposizioni in esame;

3.2 – il giudice del gravame ha, però, rilevato (anche) che la cartella esattoriale, seppur intestata al de cuius, era stata notificata direttamente nei “confronti di una sola erede”; e da detto rilievo, che, seppur espresso in un contesto argomentativo farraginoso, sembra evocare una qualche discrasia tra intestazione formale del ruolo ed attività di notifica (eseguita direttamente nei confronti di un erede), – si è tratta la conseguenza della nullità insanabile di una notifica che, seppur relativa ad obbligazione gravante sull’erede, non era stata eseguita impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del defunto;

– il rilievo in questione, – che, a sua volta, evoca quell’indirizzo interpretativo alla cui stregua, proprio a causa della piena conoscenza conseguita dall’Ufficio in ordine alle generalità ed al domicilio fiscale dell’erede, sussisterebbe una nullità insanabile della notifica eseguita impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius (v. Cass., 7 aprile 2006, n. 8272), – non considera, però, che, nella fattispecie, – per come accertato dallo stesso giudice del gravame, – la notifica era stata eseguita direttamente nei “confronti di una sola erede” e non anche impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del defunto;

3.3 – la Corte, anche di recente, ha peraltro ribadito che la nullità della notifica, – eseguita nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del de cuius, in presenza della comunicazione prescritta dal cit. art. 65, comma 2, – deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c., comma 3, qualora l’erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1156);

– in particolare, si è rimarcato che: – la natura sostanziale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale; – la notificazione costituisce una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo; – in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con – efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1156);

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte, ccoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo, accoglie il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenuta da remoto, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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