Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.32653 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12048-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PERRONE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

Che:

P.V. si opponeva a plurime cartelle esattoriali, di cui affermava aver appreso occasionalmente, deducendo l’inesistenza della relativa notificazione e la conseguente mancata formazione del titolo esecutivo;

si costituiva Equitalia Sud s.p.a., quale concessionario, controdeducendo il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, e l’avvenuta rituale notifica delle cartelle avversate;

il Tribunale respingeva l’eccezione di giurisdizione e accoglieva l’opposizione ritenendo mancante la prova della notifica delle cartelle;

la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame osservando che la prima notifica dello stesso era stata effettuata a difensore domiciliatario revocato e sostituito, sicché era inesistente, mentre la seconda era tardiva;

avverso questa decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate riscossione, successore “ex lege” dell’opposta, articolando quattro motivi;

resiste con controricorso P.V. che ha depositato, altresì, memoria.

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156,159,160 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere inesistente e non nulla e quindi rinnovabile, come avvenuto con costituzione avversaria comunque sanante, la prima notifica dell’appello al difensore revocato e sostituito;

con il secondo, terzo e quarto motivo, la difesa erariale ripropone, nella prospettiva della possibile decisione della causa nel merito, le questioni sollevate nel giudizio, ossia: il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria per le cartelle recanti pretese fiscali; la regolarità della notifica delle cartelle ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; l’inammissibilità dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo quale atto interno seguito dalla notifica rituale delle cartelle.

RILEVATO Che:

il primo motivo – dirimente e rispetto al quale il ricorso riporta quanto necessario ai sensi dell’art. 366 c.p.c. – è fondato con assorbimento delle restanti deduzioni svolte, peraltro, nella prospettiva della decisione della causa nel merito, come anticipato, e dunque non integranti censure in senso proprio;

questa Corte ha progressivamente chiarito (sulla scia delle precisazioni di Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, con cui è stata ristretta la nozione d’inesistenza della notificazione) che la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove – come nella fattispecie qui in scrutinio – la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., 24/01/2018, n. 1798, avallata da Cass., Sez. U., 30/01/2020, n. 2087, pag. 7);

la decisione dev’essere pertanto cassata, perché si proceda al giudizio di seconde cure, implicandosi verifiche fattuali;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce perché sì pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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