Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32689 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16591-2019 proposto da:

RADIO VELA AGRIGENTO SRL, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 55, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Antonio Sinesio, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Caponnetto;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO AGRIGENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1357/2018 del Tribunale di Agrigento, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/06/2021 dalla Consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– Radio Vela Agrigento s.r.l. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale è stato rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso il provvedimento del Giudice di pace (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ex art. 204 C.d.S., per tardività dello stesso) ed è stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per violazione del principio di alternatività tra il ricorso al Prefetto e quello all’autorità giudiziaria;

-la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ufficio territoriale del Governo di Agrigento.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 204 C.d.S., nonché del combinato disposto dell’art. 205 C.d.S., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6;

– secondo la società ricorrente, nel caso di specie non poteva essere fondatamente invocata la violazione del principio di alternatività fra ricorso amministrativo e giurisdizionale perché l’opposizione non era stata proposta avverso il verbale di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 1, degli artt. 4,11 e 13-bis C.d.S. – per avere installato un impianto pubblicitario tramite due pilastri di ferro, privo della prescritta autorizzazione – bensì nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto all’esito del ricorso amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione del verbale di accertamento ai sensi dell’art. 203 C.d.S.;

– il Prefetto aveva respinto il ricorso amministrativo proposto avverso il verbale di contestazione ed aveva emesso l’ordinanza-ingiunzione n. ***** del 4 ottobre 2016 con cui aveva condannato l’opponente al pagamento di una sanzione ed aveva altresì ordinato la rimozione del pannello pubblicitario;

– tale ordinanza-ingiunzione è stata legittimamente oggetto di opposizione al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 205 C.d.S., ed ora dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6;

-il principio di alternatività invocato dal tribunale nella sentenza impugnata ai sensi dell’art. 204 secondo il quale in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione ai sensi dell’art. 203 C.d.S., si pone in alternativa con l’opposizione innanzi al Pretore, ora Giudice di pace (secondo l’interpretazione adeguatrice di cui alla sent. della Corte Cost. n. 255 del 1994) ai sensi dell’art. 205 C.d.S., vale per il verbale di accertamento che può essere oggetto di ricorso al Prefetto ovvero di opposizione immediata ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7;

– non è precluso invece che una volta esperito il ricorso amministrativo al Prefetto l’interessato possa proporre l’opposizione al Giudice di pace avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’autorità amministrativa con legittimazione passiva dello stesso Prefetto in luogo di quella dell’autorità amministrativa cui appartengono gli agenti accertatori (cfr. Cass. n. 2961/23016; n. 22885/2018);

– deve quindi accogliersi il ricorso avverso l’illegittima pronuncia di inammissibilità dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, con rinvio al Tribunale di Agrigento perché esamini l’appello alla luce del sopra richiamato principio e provveda altresì alle spese del gudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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