Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32696 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18264-2020 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO LO VERSO;

– ricorrente-

contro

P.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA PALAMARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 719/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia della Riscossione Sicilia propone due motivi motivo di ricorso avverso la pronuncia n. 719/2020 con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della prima decisione, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’agente per la riscossione si era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2. Si è costituita la contribuente con controricorso illustrato da memoria.

Ritenuto che:

Con il primo motivo l’Agenzia della riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 16 bis, e 49, del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 16, del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 8, lett d), del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12, del D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3, del D. del Direttore generale delle finanze 30 giugno 2016, art. 16, e del D.M. 15 dicembre 2016, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene infatti che gli artt. 11 e 12, richiamati in rubrica, non escludono la possibilità che l’Agenzia della Riscossione possa stare in giudizio a mezzo di un difensore del libero foro come si evince dallo stesso decreto, art. 15.

Afferma inoltre che la facoltà di avvalersi di avvocato del libero foro sarebbe contemplata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20,22 e 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che la notifica della cartella a mezzo pec è valida come confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 2019 n. 30948.

Il primo motivo è manifestamente fondato con l’assorbimento del secondo svolto peraltro ad abundantiam alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonché del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017.

Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato citato R.D., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art., comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”; “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”. La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l’inammissibilità dell’Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.

Ogni altra considerazione sviluppata dalla contribuente in merito alla ritualità della costituzione in giudizio resta assorbita.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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