Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32697 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 10134-2021 proposto da:

B.D.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 8411/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

N.M.V.D. ha presentato istanza di correzione errore materiale dell’ordinanza n. 8411/2021 con cui è stata cassata la decisione impugnata e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione in luogo di quella della Liguria.

L’istanza ritualmente notificata all’Agenzia delle Entrate è fondata e va accolta. L’ordinanza ha infatti disposto il rinvio della decisione cassata alla CTR della Lombardia anziché a quella della Liguria avanti al quale il procedimento di appello era stato incardinato.

Si tratta di un mero errore materiale emendabile con la procedura ex art. 287 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’ordinanza nr 8411/2021 nel senso che laddove è scritto rinvia alla CTR della Lombardia si legga e si scriva CTR della Liguria e dispone altresì che la correzione sia trascritta in calce alla predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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