Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3270 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11709/2015 proposto da:

N.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA VIRGARA;

– ricorrente –

o I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1760/2014 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/11/20144 R.G.N. 791/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

RILEVATO

che:

Il tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 4.11.14, ha respinto la opposizione ad accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie per beneficiare dell’assegno di invalidità civile nei confronti di N.F..

Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe adeguatamente tenuto conto del quadro sanitario del ricorrente.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 445 bis c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato il raggiungimento della percentuale invalidante necessaria nè avesse contestato la consulenza tecnica d’ufficio.

Il primo motivo è inammissibile in relazione ai limiti del controllo di motivazione in Cassazione dopo l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorso, infatti, non individua un fatto del carattere della decisività che sarebbe trattato trascurato dalla sentenza ma si limita a prospettare una diversa ricostruzione del materiale diagnostico, peraltro infondata, in quanto la Corte di Appello ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover aderire alla valutazione dell’ausiliario.

Il secondo motivo è infondato, perchè non vi è violazione della norma invocata e la sentenza si è basata, con adeguata e logica motivazione, su una consulenza tecnica.

Le spese seguono la soccombenza.

Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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