Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32707 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29435-2020 proposto da:

O.P., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TARANTO, QUESTURA DI TARANTO;

– intimati –

avverso il decreto RG 1656/2020 del GIUDICE DI PACE di TARANTO, depositato il 16/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza depositata il 16-11-2020 il Giudice di Pace di Taranto ha respinto il ricorso di O.P., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Taranto, emesso in data 17-22020 e notificato nella stessa data, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, irregolarmente soggiornante in Italia.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Taranto e della Questura di Taranto, che sono rimaste intimate.

3. Con il primo motivo il ricorrente si duole della nullità del provvedimento per difetto di motivazione (“Violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 – dell’art. 360 c.p.c., n. 5”). Deduce il ricorrente che è meramente apparente la motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Giudice di Pace affermato che non opera nella specie il principio della prevalenza della domanda di protezione internazionale rispetto al provvedimento di espulsione, con riferimento alla pendenza di domanda reiterata proposta dall’espellendo, in particolare per avere richiamato il giudicante giurisprudenza di questa Corte riferita all’ipotesi in cui la domanda di protezione internazionale sia proposta successivamente al decreto di espulsione, mentre nella specie quest’ultimo era stato emesso dopo il rigetto della richiesta di sospensiva del provvedimento della Commissione Territoriale, che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda reiterata.

4. Il motivo è infondato.

4.1. La prima parte della motivazione del provvedimento impugnato sopra riportata (inoperatività del principio della prevalenza della domanda di protezione internazionale rispetto al provvedimento di espulsione, con riferimento alla pendenza di domanda reiterata), non è apparente, ma è corretta e conforme all’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e qui intende ribadire (Cass. n. 24009/2020). Infatti, la pendenza del giudizio di protezione internazionale, ove la Commissione territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta perché reiterata, non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa, ostandovi il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 3, lett. b), che la esclude testualmente.

Ne consegue che in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, emesso e comunicato contestualmente al provvedimento della Commissione territoriale, non può farsi valere, in tale peculiare ipotesi, alcuna efficacia sospensiva derivante dalla concomitanza del procedimento di protezione internazionale, come affermato, nella specie, dal Giudice di Pace, pur dovendosi dare atto, in ciò emendando in diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u. c., la motivazione, in parte qua, dell’ordinanza impugnata, che non è pertinente il riferimento effettuato alla pronuncia di questa Corte n. 5437 del 2020, concernente ipotesi diversa da quella che si sta scrutinando.

5. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente, nel dolersi della violazione del dovere di cooperazione istruttoria, sollecita una rivisitazione del merito, richiamando genericamente la situazione della Nigeria e documenti che assume di avere allegato, senza specificare quando, come e dove e con quale numerazione li abbia prodotti nel giudizio di merito, da cui risulterebbero sanguinose manifestazioni cd. ENDSARS e violenze perpretate da un reparto speciale della polizia nigeriana, nonché senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha affermato, al riguardo, la genericità dell’opposizione e la mancanza di riferimenti alla situazione personale del ricorrente (Cass. Sez. U – n. 23745 del 2020).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della Prefettura e della Questura.

7. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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