LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8887-2021 proposto da:
ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI;
– ricorrente –
contro
G.D.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 31915/2019 della. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RILEVATO
che:
Iatalfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l., ha proposto istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 31915/2019, depositata il 6 dicembre 2019, laddove nel dispositivo è stata erroneamente indicata, quale parte controricorrente in cui favore sono state liquidate le spese di lite, Italfondiario s.p.a., piuttosto che Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l..
CONSIDERATO
che:
il ricorso è fondato poiché dall’ordinanza sopra indicata e dall’esame del fascicolo si evince l’errore materiale denunziato, posto che nell’intestazione e nella motivazione dell’ordinanza n. 31915/2019 viene indicata quale parte controricorrente Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l., e l’errore è emendabile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c..
Ritenuto che:
per le ragioni esposte, l’istanza deve essere accolta.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 31915/2019, depositata il 6 dicembre 2019, statuendo che nel dispositivo, ove è stata erroneamente indicata, quale parte controricorrente in cui favore sono state liquidate le spese di lite, “Italfonchario s.p.a.”, si legga “Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l.”.
Manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza in calce all’ordinanza di questa Corte n. 31915/2019, depositata il 6 dicembre 2019.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021