LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33407-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 3797/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
il giudice delegato al fallimento di ***** s.r.l. in liquidazione, dichiarando esecutivo lo stato passivo, ha ritenuto inammissibile la domanda di insinuazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per il credito di 6.509.734,59 EUR risultante da estratti di ruolo, con la motivazione che “sui medesimi tributi (..) risulta pendente ricorso in appello (..) dinanzi alla commissione tributaria regionale”;
in sede di opposizione L. Fall., ex art. 98, il decreto, per quanto qui interessa, è stato confermato dal tribunale di Ancona per l’importo di 6.049.021,48 EUR di cui alla cartella di pagamento n. *****;
l’Agenzia delle Entrate riscossione ricorre per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, e la falsa applicazione degli artt. 96 e 101 L. Fall.;
la curatela non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
I. – il ricorso è manifestamente fondato;
oggetto di controversia, per la parte che interessa, è il credito di 6.049.021,48 EUR di cui alla cartella di pagamento n. *****;
il tribunale lo ha escluso in esplicita condivisione della tesi del giudice delegato, poiché l’accertamento del credito era ancora al momento sub iudice in esito a un gravame proposto dalla stessa amministrazione contro la decisione sfavorevole di primo grado, cosicché – ha opinato – “non vi era alcun credito da ammettere con riserva, non potendosi certo accantonare la non esigua somma di oltre 6 milioni di Euro sino alla definizione della vertenza che aveva visto l’Agenzia delle Entrate soccombente”;
II. – esattamente al contrario, costituisce principio consolidato che la domanda di insinuazione allo stato passivo di crediti tributari, da un lato, può esser proposta dal concessionario (e oggi dall’ente di riscossione) sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, e dall’altro, ove il credito sia stato oggetto di contestazioni del curatore, richiede semmai di provvedere all’ammissione con riserva, essendo il vaglio della contestazione assoggettato alla giurisdizione del giudice tributario (ex alias, Cass. n. 14696-17, Cass. n. 26296-17, Cass. n. 2732-19 e molte altre);
III. – tale principio va completato mediante l’affermazione che lo stesso rileva anche ove, nella sede tributaria, il credito sia stato escluso in primo grado e penda l’appello, poiché anche in tal caso l’esito della giurisdizione tributaria non si è completato mediante la formazione della cosa giudicata;
IV. – di nessun valore è l’affermazione del tribunale, praeter legem, per cui l’ammissione con riserva non sarebbe predicabile al cospetto di un credito ingente;
V. – conclusivamente quindi il decreto va cassato; segue il rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, il quale si uniformerà al principio di diritto suesposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Ancona anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021