LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17333-2020 proposto da:
A.O.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1006/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
la corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame di A.O.E., nigeriano, contro la sentenza del tribunale della stessa città che gli aveva negato la protezione internazionale;
egli ricorre adesso per cassazione con due motivi;
il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, poiché non si sarebbe proceduto alla valutazione delle informazioni con le modalità previste;
il motivo è inammissibile per genericità, non essendo la doglianza in alcun modo esplicitata;
II. – col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), poiché il racconto non sarebbe stato valutato nei modi prescritti e poiché la situazione della Nigeria sarebbe “notoriamente peggiorata negli ultimi anni”, con recrudescenza di episodi di violenza;
il motivo è inammissibile per genericità, avendo la corte d’appello assunto la decisione escludendo, sulla base delle informazioni desunte da fonti internazionali puntualmente indicate in motivazione, la sussistenza nella zona di provenienza del richiedente di attuali situazioni di violenza generalizzata da conflitto armato;
III. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021