Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.32720 del 09/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24351-2018 proposto da:

G.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO IGOR CONSORTINI;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DEBORA MARIA PETTINATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 4476/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO;

visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 448/2018 il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’opposizione di G.E. all’iscrizione ipotecaria comunicatagli in data 29.11.2011 da Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.

2. La statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla tardività dell’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi in ragione dei vizi denunciati attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo; l’atto di opposizione era stato proposto, infatti, in data 2.5.2013 e quindi ben oltre il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, stabilito dall’art. 617 c.p.c. nel testo novellato dal D.L. n. 35 del 2005 conv. in L. n. 80 del 2005.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.E. sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

4. Il Procuratore Generale ha depositato ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. in L. n. 176 del 2020 requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. per avere la sentenza impugnata qualificato la opposizione in oggetto come opposizione agli atti esecutivi; sostiene che l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non si configura quale atto del procedimento esecutivo ma costituisce procedura alternativa all’esecuzione forzata; in conseguenza, la relativa impugnazione era svincolata dagli schemi propri dell’opposizione esecutiva configurandosi, anche quando affidata a contestazioni di tipo formale, come azione di accertamento negativo, sottratta all’osservanza del termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.;

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la sentenza impugnata, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ritenuto tardiva l’opposizione pur difettando nell’atto impugnato le prescritte indicazioni relative all’autorità competente per l’impugnazione, al termine per impugnare e all’indicazione della data di notifica della relata; premesso inoltre di avere in sede di note autorizzate formulato istanza di rimessione in termini denunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronunzia sula stessa.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, per avere la sentenza impugnata, nel ritenere inammissibile l’opposizione, omesso di pronunziare sulla deduzione di nullità dell’atto impugnato in quanto non preceduto dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.

4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost, dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, per avere la sentenza impugnata, nel ritenere inammissibile l’opposizione, omesso di pronunziare sulla deduzione relativa alla mancata indicazione nell’atto impugnato del soggetto responsabile del procedimento.

5. Con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la statuizione di condanna dell’opponente alle spese di lite in quanto la opposizione non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

6. Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione della parte controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione, qualificato come ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 111 Cost.; Riscossione Sicilia s.p.a. sostiene, infatti, che il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere impugnato con atto di appello davanti al giudice di secondo grado.

6.1. La eccezione è infondata alla luce della condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale per il principio c.d. dell’apparenza l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (cfr., tra le altre, Cass., 26/05/2017, n. 13381; Cass. 15/02/2011, n. 3712Cass. 14/12/2007, n. 26294; Cass. 04/08/2005, n. 16379, Cass. 16/06/2003, n. 9634). Pertanto, una volta qualificata da giudice a quo l’impugnazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria come opposizione agli atti esecutivi il rimedio esperibile dall’odierno ricorrente era quello del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 13/05/2003, n. 7296; Cass. 08/04/2003, n. 5506).

7. Il primo motivo di ricorso, che censura la qualificazione dell’atto di opposizione come opposizione agli atti esecutivi, è fondato.

7.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno rimeditato il precedente orientamento che, sulla base dell’inquadramento dell’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 nel capo II (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferente a crediti diversi da quelli tributari. Nello specifico le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni l’obbligo risultante dal ruolo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, hanno escluso che l’iscrizione ipotecaria costituisca atto dell’espropriazione forzata e la hanno riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell’intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all’iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (cosi Sez. Un. 19667/2014 cit.).

Tale orientamento è stato ribadito Sez. Unite, 22/07/ 2015, n. 15354, che – nell’assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell’ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l’impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne – hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell’iscrizione ipotecaria, rispetto all’espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant’e’ che si collocano l’uno e l’altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento) e chiarito, per quel che specificamente rileva in questa sede, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.

7.2. Dai condivisibili arresti nomofilattici deriva che l’azione proposta dall’odierno ricorrente, anche se intesa a denunziare vizi formali del provvedimento di iscrizione ipotecaria, non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell’ambito della procedura esecutiva e quindi all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. o all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 645 c.p.c. ma si configura quale azione di accertamento negativo della pretesa dell’Agente della riscossione di eseguire la iscrizione ipotecaria, azione sottratta in quanto tale all’osservanza dei termini propri dell’opposizione agli atti esecutivi.

8. In base alle considerazioni che precedono si impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbite le censure formulate con gli altri motivi, e la cassazione della decisione con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, al quale è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472