LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4649-2020 proposto da:
B.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA EDY PACINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/01/2020 R.G.N. 1756/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 20 del 2020, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, proposta da B.J., cittadino del Gambia.
2. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese, ha rilevato che in ogni caso si trattava di una vicenda privata, sebbene di ipotetica rilevanza penale, senza alcun collegamento con una situazione soggettiva che giustificasse la chiesta protezione; inoltre, ha escluso che nello Stato di provenienza vi fosse una situazione tale da concretizzare una minaccia grave ed individuale alla vita e alla persona del richiedente per come derivante dalla violenza indiscriminata in condizioni di conflitto interno o internazionale.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.J. affidato ad un solo motivo.
4. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con l’unico motivo si denuncia l’illegittimo diniego della protezione sussidiaria ed umanitaria, nonché la violazione di legge, per non essere stata correttamente valutata la situazione geo-politica del Gambia ai fini della concessione della protezione umanitaria e sussidiaria, i cui requisiti dovevano ritenersi in possesso del richiedente; contestualmente si richiede la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
2. Osserva il Collegio, preliminarmente, che deve essere dichiarata inammissibile, in questa sede, ogni richiesta riguardante la tematica della sospensione del provvedimento impugnato.
3. Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, infatti, la Corte di Cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poiché il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass. n. 11756/2000).
4. Venendo al merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
5. Invero, la Corte territoriale non ha riportato, nell’impugnato provvedimento, la storia personale del ricorrente, limitandosi ad evidenziare la incongruenza del racconto, ma senza riferire, nei suoi aspetti essenziali, la vicenda posta a fondamento dell’abbandono del Paese di origine e, in particolare, la vicenda penale ritenuta di natura privata.
6. Ciò impedisce, in questa sede, il controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento decisorio, nonché la verifica della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi cui è tenuto il giudice in materia di protezione internazionale (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 9105/2017), proprio con specifico riferimento ai motivi di doglianza di cui al presente ricorso.
7. Inoltre, va osservato che, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. n. 8819/2020): nella fattispecie, invece, le fonti citate risalgono agli anni 2017 e 2018, a fronte di una decisione adottata nel 2020, e il riferimento al sito “Viaggiare sicuri” non può assumere alcuna rilevanza per quanto sopra detto.
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e la impugnata pronuncia deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021