Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3273 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20418/2015 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avvocato Persichetti Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Calderonio Giacomo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

Comune di S. Filippo del Mela, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Scurria Marcello, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avvocato Persichetti Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Calderonio Giacomo, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 600/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2020 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/1/1999 A.V. ed A.M. proprietari di un’area sita nel Comune di ***** convennero in giudizio il Comune in persona del legale rappresentante davanti al Tribunale di Messina per ivi sentir accertare che il Comune aveva occupato ed irreversibilmente trasformato anche porzioni di terreno per la realizzazione di una Scuola Materna, diverse da quelle oggetto di provvedimento di esproprio che pertanto risultavano occupate sine titulo e sentir condannare il Comune al risarcimento dei danni sia in relazione alle zone del fondo interessate dal decreto di occupazione di urgenza sia in relazione a quelle abusivamente occupate.

il Tribunale di Messina liquidò la somma di Euro 8418,25 per la porzione di terreno abusivamente occupata e dichiarò la propria incompetenza per la determinazione della indennità di occupazione legittima in quanto funzionalmente competente la Corte di Appello di Messina in unico grado. A seguito di impugnazione della sentenza davanti alla Corte di Appello di Messina quest’ultima quantificò l’indennità di occupazione legittima nell’importo di Euro 49.260,86 senza tuttavia liquidare gli interessi perchè tardivamente richiesti nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina A.D., erede, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e memoria. Il Comune di San Filippo del Mela resiste con controricorso e ricorso incidentale. Il ricorrente resiste con controricorso a ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A.D. nella sua qualità di erede di A.V. ed A.M. denuncia violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 19 e 20, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Messina ha erroneamente ritenuto che non spettassero al ricorrente gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità di occupazione legittima in quanto tardivamente richiesti nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado mentre sulla indennità di occupazione legittima la Corte di Appello è competente in unico grado e pertanto la domanda di interessi non era tardiva, anche se introdotta nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale.

Il ricorrente motivava altresì l’impugnazione avverso la sentenza della Corte distrettuale osservando che la richiesta di liquidazione della indennità di occupazione unitamente agli interessi riproposta in appello non costituiva un giudizio di impugnazione ma un giudizio di primo grado introdotto quindi con l’atto di appello.

Con ricorso incidentale il Comune di San Filippo del Mela denuncia violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 19 e 20, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Messina ha erroneamente ritenuto che spettasse al ricorrente l’indennità di occupazione legittima mentre al contrario il ricorrente era decaduto dalla domanda in quanto proposta oltre il termine di giorni trenta come previsto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20 e tale decadenza era rilevabile d’ufficio. In ogni caso secondo il Comune era maturato il termine decennale di prescrizione del credito essendo l’atto di appello stato notificato il 22/3/2011 mentre il periodo di occupazione legittima è durato dal 23/11/1989 al 20/12/1993.

Il ricorso principale è inammissibile.

La ricostruzione operata da parte ricorrente secondo la quale la Corte di Appello di Messina ha erroneamente ritenuto che non spettassero al ricorrente gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità di occupazione legittima in quanto tardivamente richiesti nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado risulta contraddetta dalla sentenza e non trova conferma nella stessa. Infatti risulta dalla sentenza impugnata, a pag. 8, che la richiesta di liquidazione degli interessi è stata proposta in appello solo con la comparsa conclusionale (e non con la comparsa conclusionale di primo grado come vorrebbe parte ricorrente) e pertanto la domanda ivi formulata di liquidazione degli interessi è tardiva. Inoltre il ricorrente in osservanza del principio di autosufficienza avrebbe dovuto trascrivere l’atto di appello nella parte contenente la domanda di interessi in questione.

Il ricorso incidentale autonomo proposto dal Comune è inefficace. Infatti in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, poichè tardivamente proposto oltre il termine di legge per proporre ricorso principale di cui agli artt. 325,326 e 327 c.p.c. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 19188 del 19/07/2018; Sez. U., Sentenza n. 9741 del 14/04/2008).

In considerazione di quanto sopra il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale autonomo va dichiarato inefficace mentre parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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