Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32747 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 95-2020 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 16, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO FONTE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO NERONE;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1807/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

T.A. conveniva in giudizio D.C. e l’UCI, per sentirli dichiarare responsabili, rispettivamente, quale conducente e proprietario dell’autovettura Touran e quale società legittimata passiva dell’azione di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli immatricolati all’estero, nella produzione del sinistro stradale verificatosi il 30 settembre 2009 nel Comune di Aversa, allorché veniva investita mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali.

Il Giudice di Pace di Aversa, con la sentenza n. 857/2004, accoglieva la domanda, ma riteneva l’attrice corresponsabile nella misura del 50% nella causazione del sinistro.

Il Tribunale di Napoli Nord cui si rivolgeva T.A. per ottenere la riforma della decisione del giudice di prime cure, con la sentenza n. 1807-2019, dichiarava inammissibile l’appello, accogliendo l’eccezione dell’UCI, e, di conseguenza, ritenendo che, essendo stata la sentenza depositata e pubblicata il 12 maggio 2014, il termine per l’impugnazione, anche considerando il periodo feriale, scadesse il 29 dicembre 20114, mentre l’impugnazione era stata proposta con atto spedito per posta il 5 gennaio 2015.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione T.A., articolando un solo motivo.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dagli intimati.

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente eccepisce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, da parte del giudice d’appello in relazione agli artt. 149,143 e 142 c.p.c.. Secondo la ricorrente l’atto contenente l’impugnazione era stata ricevuto, come si ricaverebbe dal frontespizio e dall’attestazione dell’UNEP, il 23 dicembre 2014 e registrato il 29 dicembre 2014. Il Tribunale anziché prendere in considerazione il momento in cui la notifica si era perfezionata per il notificante, cioè quando era stata consegnata all’ufficiale giudiziario, avrebbe preso in considerazione quello diverso in cui l’atto era partito o era stato ricevuto dal destinatario.

Allo scopo di verificare la fondatezza delle censure della ricorrente sarebbe stato necessario disporre dell’attestazione dell’UNEP di aver ricevuto per la notifica l’atto di appello nella data indicata dalla ricorrente. Solo l’esito positivo di tale verifica, cui la Corte non ha potuto provvedere, mancando nel fascicoletto l’attestazione di cui riferisce la ricorrente, porterebbe all’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata era stata depositata il 12 maggio 2004, il termine utile per la sua impugnazione decorrente dal giorno della pubblicazione della sentenza giungeva a scadenza il 29 dicembre 2014, se l’atto di impugnazione di T.A. fosse stato consegnato all’Ufficiale giudiziario il 24 dicembre 2014, posto che la certezza della data può aversi solo con l’attestazione del Pubblico Ufficiale che riceve l’atto e considerando che per il notificante, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento in cui ha conoscenza legale dell’atto, l’atto di appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo.

Si rileva, dunque, necessario acquisire il fascicolo d’ufficio, la cui trasmissione è stata chiesta dalla ricorrente, allo scopo di provvedere alla suddetta verifica.

2. Il fascicolo d’ufficio si dimostra indispensabile, allo scopo di verificare, in via preliminare, l’ammissibilità stessa del ricorso, dal momento che dall’intestazione della sentenza di appello si evince che l’Ufficio Centrale Italiano aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Trapani (Piazza Adriano, in Santa Maria Capua Vetere), mentre il ricorso per cassazione gli è stato notificato presso lo studio dell’avv. Gitto (Viale Europa in San Prisco).

2. Ritenuto necessario acquisire il fascicolo d’ufficio, la Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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