Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32750 del 09/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26692-2019 proposto da:

S.G., D.R.L.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 68, presso lo studio dell’avvocato RAOUL BARSANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCARDO CASAFINA;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE SOC. COOP. A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 908/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

che:

1.- S.G. e D.R.L. sono stati fideiussori della società Com.Ba.S. srl.

Il 3.6.2008 hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale hanno conferito la casa di abitazione, destinandola ai bisogni della famiglia: l’atto di costituzione del fondo, secondo la loro prospettazione, e’, sì, stato trascritto, ma non è stato annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Il creditore della società garantita dai due ricorrenti, ossia il Banco Popolare soc. Coop., ha agito in giudizio per ottenere la revocatoria di quel fondo patrimoniale, onde soddisfare il suo credito sul bene conferito nel fondo, ed ha ottenuto due sentenze favorevoli.

2.- In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che l’annotazione fosse da presumersi, e che comunque anche se non v’era ciò non privava la banca dell’interesse ad agire, in quanto tra i presupposti dell’azione revocatoria non vi sono che il credito, il danno e la consapevolezza del debitore di arrecarlo al creditore e non già l’annotazione del fondo.

3.- Il ricorso è basato su tre motivi. Non v’e’ controricorso della Banca intimata.

CONSIDERATO

che:

4.- Ritiene il collegio che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza, previa acquisizione del fascicolo della fase di merito, allo scopo di verificare se parte appellata avesse eletto domicilio, in primo grado, presso il difensore: la notifica a quest’ultimo infatti non si è perfezionata, quella alle parti personalmente invece si.

Nel merito, la questione che il collegio ritiene debba essere approfondita in pubblica udienza è la seguente.

Un precedente di questa corte ha affermato “la mancata annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, dell’atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l’azione revocatoria promossa avverso l’iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all’art. 163 c.c., comma 3, fondato sull’annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l’azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l’atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori (Cass. 6450/ 2019).

Questo orientamento potrebbe risultare smentito dalle seguenti considerazioni: l’azione revocatoria mira a rendere inefficace l’atto di disposizione nei confronti del creditore: ove quell’atto sia inefficace per altre ragioni, non v’e’ interesse del creditore a far accertare nuovamente tale condizione. Il fondo patrimoniale non annotato sull’atto di matrimonio non è opponibile ai terzi (Cass. 18870/ 2008; Cass. 24798/ 2008), è privo di effetti nei loro confronti, con la conseguenza che per i creditori i beni conferiti nel fondo patrimoniale non sono in realtà mai stati conferiti, e dunque sono rimasti nel patrimonio del debitore, che il creditore può, nelle forme ordinarie, aggredire.

Con la conseguenza che il creditore non ha alcun interesse a far dichiarare mediante revocatoria come inefficace nei suoi confronti un atto che lo è già di suo.

Poco vale obiettare che l’azione revocatoria “non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l’atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori” (Cass. 6450/ 2019), in quanto l’opponibilità è presupposto dell’interesse ad agire e non elemento costitutivo dell’azione revocatoria: il legislatore non ripete, per ogni singola azione, che suo presupposto è l’interesse ad agire, il quale è condizione generale, ed implicita di ogni azione.

Pare dunque al collegio che non vi sia evidenza decisoria che giustifica la trattazione in questa sede.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo per pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472