LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28769-2015 proposto da:
RCS MEDIAGROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati, GIACINTO FAVALLI, MARIO OTTONE CAMMARATA, PAOLO ZUCCHINALI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.G.I., ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
“GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER e ALBERTO BOER, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2852/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2015 R.G.N. 7851/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, decidendo sull’appello proposta dalla odierna ricorrente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 6223 del 2012 e condannato la società appellante a corrispondere all’INPGI il minor importo di Euro 377.881,00.
2. In estrema sintesi, per quanto qui solo interessa, la Corte d’appello (esclusi gli importi percepiti da una giornalista) ha ritenuto che le somme litigiose fossero da ricollegare ad intercorsi rapporti di lavoro, benché corrisposte nell’ambito di accordi transattivi, con ogni conseguenza in termini di assoggettabilità delle stesse a contribuzione.
3. Ha ritenuto anche che le sanzioni fossero state correttamente applicate, in ragione delle deliberazioni adottate dall’Inpgi, non potendo ricondursi la fattispecie concreta ad un’ipotesi di omissione, ricorrendo l’intenzione specifica di non versare i contributi, conseguenziale agli accertamenti di fatto operati.
4. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione RCS MEDIAGROUP S.P.A. con dodici motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’INPGI.
5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. n. 176 del 2020.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.
8. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla mancata audizione orale della società nel procedimento amministrativo.
9. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. L’omissione è riferita al valore probatorio delle dichiarazioni rese dagli ispettori verbalizzanti.
10. Con il terzo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 e successive modifiche D.Lgs. n. 314 del 1997, ex art. 6.
11. La sentenza è impugnata nella parte in cui ha affermato che le somme corrisposte dai lavoratori, nell’ambito degli accordi transattivi, dovessero considerarsi collegate alla prestazione lavorativa. Per la parte ricorrente, l’argomentazione risulterebbe fondata sull’errato presupposto che ogni versamento effettuato dal datore di lavoro ai propri dipendenti sia eziologicamente connesso al rapporto di lavoro sottostante e per avere, altresì, ritenuto assolto da parte dell’Inpgi l’onere della prova a suo carico.
12. Con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 153 del 1969 e successive modifiche, art. 12, D.Lgs. n. 314 del 1997, ex art. 6.
13. Le censure investono l’affermazione secondo cui, per tutte le somme indicate nei prospetti retributivi quali “integrazioni”, la società non avrebbe indicato il titolo di imputazione dell’attribuzione patrimoniale. Sotto altro profilo, per avere la sentenza impugnata ritenuto non assoggettabili a contribuzione le somme corrisposte nell’ambito di una transazione, a prescindere dal carattere novativo o meno dell’accordo.
14. Parte ricorrente imputa alla sentenza l’erronea attribuzione dei carichi probatori, avendo onerato la parte datoriale della dimostrazione di un titolo diverso, quale causa solvendi, rispetto al rapporto di lavoro. In tal modo, i giudici di appello avrebbero violato, anche, il principio per cui è l’Ente di previdenza a dover dimostrare che il versamento di somme sia inerente al rapporto di lavoro perché, solo in caso di assolvimento di detto onere, scatta, per il contribuente, l’onere della prova che gli emolumenti si riferiscano a voci esentate da contribuzione.
15. Con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
16. Le critiche riguardano omissioni riferite alla ricostruzione del contenuto degli accordi transattivi.
17. Con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c..
18. Parte ricorrente assume l’errata interpretazione degli accordi transattivi sottoscritti tra le parti.
19. Con il settimo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
20. Parte ricorrente attribuisce alla sentenza di non aver argomentato in merito alla natura novativa delle transazioni malgrado una specifica censura sul punto e di aver ritenuto imputabili al rapporto al rapporto di lavoro le somme corrisposte a prescindere da detto preliminare accertamento.
21. Con l’ottavo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
22. Per la ricorrente, la sentenza non si sarebbe pronunciata in merito alla censura svolta dalla società con cui era contestata la pretesa natura indistintamente retributiva delle attribuzioni oggetto della transazione. La decisione non avrebbe considerato il valore novativo della transazione sottoscritta finalizzata a dirimere controversie future che potevano insorgere tra i dipendenti e la parte datoriale ed altri soggetti terzi, senza riconoscimento alcuno di pretese o diritti connessi al rapporto di lavoro originario. Dall’esame del contenuto letterale degli accordi, emergerebbe, infatti, come i rapporti di lavoro siano stati solo una semplice occasione ma non la causa, in senso tecnico e giuridico, dell’erogazione delle somme contestate dagli ispettori.
23. Con il nono motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 della L. n. 153 del 1969 e successive modifiche operate dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 con particolare riferimento alle conclusioni circa l’assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte ai signori B., D. e R..
24. Con il decimo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
25. Le censure si riferiscono alle conclusioni della gravata sentenza in ordine alla assoggettabilità a contribuzione dei cc.dd. “fringe benefits”.
26. Con l’undicesimo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
27. Il motivo investe la ritenuta assoggettabilità a contribuzione dell’indennità ex art. 22 CNLG.
28. Con il dodicesimo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, nella parte in cui la sentenza avrebbe ritenuto applicabili le diverse e più onerose sanzioni adottate dall’istituto di previdenza 29. Osserva il Collegio come l’esame dei motivi con cui si sono dedotti vizi ai sensi dell’art. 360, n. 5 (in particolare, il primo, il secondo, il quinto, il settimo, l’ottavo, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso) possa condursi unitariamente, perché le censure presentano analoghi profili di inammissibilità.
30. Come noto, l’art. 360 c.p.c., nuovo testo del n. 5) riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia: Cass., sez.un., n. 8053 del 2014 e successive conformi).
31. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass., sez.un., n. 19881 del 2014; ex plurimis, Cass. n. 28636 del 2020; Cass. nn. 19987 e 1297 del 2017).
32. In estrema sintesi, può dirsi che l’unica censura oggi consentita, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda l’ipotesi in cui un fatto (cioè una questio facti non una questione giuridica), oggetto del giudizio di merito, sia stato del tutto trascurato dal giudice e, invece, quel fatto, se preso in considerazione, avrebbe condotto (secondo parametri di elevata probabilità logica) ad un diverso dispositivo.
33. Le censure oggetto dei motivi qui scrutinati, in modo evidente, non sono conformi agli enunciati di questa Corte, sviluppando questioni che, per un verso, sono di diritto e non di fatto e, per altro verso, sono argomentate con modalità non rispettose del paradigma normativo del numero 5 e sono, pertanto, inammissibili.
34. Il “fatto storico” e’, infatti, identificato dalla Corte in un preciso accadimento o una precisa circostanza naturalistica (Cass. n. 21152 del 2014) ovvero in un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 5133 del 2014).
35. Non integrano, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa configurare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze (nessuno dei quali – evidentemente – ex se risolutivo, nel senso dell’idoneità a determinare il segno della decisione) o il “vario insieme dei materiali di causa” (v. Cass. n. 21439 del 2015; in motivazione, ex multis, Cass. n. 9791 del 2020).
36. Quanto al sesto ed al nono motivo di ricorso, gli stessi, sub specie di violazione di leggi, prospettano questioni che sono di merito, perché ineriscono alla ricostruzione della volontà negoziale, con riferimento agli accordi intervenuti tra le parti.
37. L’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio sì traduce, infatti, in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 1213 del 2017) le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato che, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e che, quanto al vizio di motivazione, resta confinato al controllo ex art. 360 c.p.c., n. 5, di cui si è già detto.
38. I motivi, che non sviluppano affatto critiche al risultato interpretativo operato dai giudici di merito nei termini indicati, si limitano a proporre una esegesi alternativa come tale del tutto inammissibile dei documenti in esame.
39. Peraltro, per giurisprudenza costante di questa Corte, la parte che intenda dolersi dell’erronea valutazione (id est: interpretazione) di un documento da parte del giudice di merito ha il duplice onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto, trascrivendolo integralmente o nelle parti salienti nel ricorso, con la conseguenza che, in caso di violazione anche di uno soltanto di tali oneri, il ricorso (id est: il motivo) è inammissibile (Cass. n. 19048 del 2016). Nel ricorso della RCS MEDIAGROUP S.P.A., difetta la rituale trascrizione degli accordi transattivi.
40. Anche i motivi terzo e quarto meritano una trattazione congiunta, denunciando, nel complesso, da un lato, l’erronea applicazione di principi di diritto in punto di oneri contributivi connessi ad accordi transattivi e, dall’altro, la non corretta distribuzione dell’onere probatorio.
41. I rilievi mossi alla sentenza non sono fondati.
42. La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio per cui “la L. n. 153 del 1969, art. 12, stabilisce che debba essere assoggettato a contribuzione “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”, per cui tale norma dà luogo ad una presunzione generale di assoggettamento che può essere vinta solo dalla dimostrazione che l’erogazione appartenga ad una delle categorie espressamente escluse da contributo dal medesimo art. 12, comma 2" (v. Cass. n. 23051 del 2017; Cass. n. 8382 del 2016, nonché Cass. n. 461 del 2011). Dimostrazione di cui è onerato il datore di lavoro (Cass. n. 23051 del 2017 cit.).
43. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha posto l’onere della prova a carico della società ricorrente che invocava il diritto all’esenzione contributiva, avendo accertato il collegamento causale delle somme riconosciute nell’ambito dell’accordo transattivo con la prestazione lavorativa.
44. La imputabilità all’esecuzione del rapporto di lavoro – piuttosto che ad altri titoli – delle somme in relazione alle quali si discute dell’omissione contributiva è il frutto di un accertamento di merito che, non ritualmente censurato, è intangibile in sede di legittimità.
45. Invero, la circostanza che la natura retributiva delle attribuzioni sia stata espressa con riferimento a somme corrisposte nell’ambito di negozi transattivi non è di per sé decisiva.
46. La Corte distrettuale, diversamente da quanto denunciato, infatti, non ha affatto ritenuto l’irrilevanza della natura novativa o meno delle transazioni ma ha, piuttosto, positivamente accertato l’assenza di una effettiva res litigiosa e la riferibilità allo svolgimento dei rapporti di lavoro delle erogazioni in contestazione; di conseguenza, le ha ricondotte all’imponibile contributivo.
47. L’indagine (id est: la necessità dell’indagine) effettuata dai giudici di merito in ordine all’effettiva natura delle somme corrisposte al momento della conclusione dell’accordo e’, peraltro, conforme all’insegnamento di questa Corte.
48. Vero è che è stato osservato (Cass. n. 17495 del 2009) che “le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per gli effetti della L. n. 153 del 1969, art. 12, – nel testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, – dovute in dipendenza del contratto, appunto, di lavoro, ma del contratto di transazione”; tuttavia, al contempo, è stato precisato che “rimanendo l’obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l’INPS può azionare il credito contributivo provando – con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito – quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore” (Cass. n. 17495 cit.).
49. In sostanza, anche nella vigenza del precedente testo dell’art. 12 cit., la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità, pur in presenza di una transazione, di indagare in merito alla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore nell’ambito di un accordo transattivo, non trovando tale accertamento ostacolo nel titolo formale rappresentato dal contratto transattivo, giacché le stesse (id est: le erogazioni) possono trovare, nel rapporto di lavoro sottostante, tanto un nesso di effettiva dipendenza quanto di mera occasionalità, con le diverse conseguenze in termini di assoggettabilità o meno a contribuzione.
50. Nel tempo, si è poi valorizzato il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dall’1.1.1998, che, all’art. 6 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi), nel novellare la citata L. n. 153 del 1969, art. 12, ha previsto, al punto 4, l’esclusione dalla base imponibile di numerosi emolumenti, tra i quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, quelle corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, i proventi derivanti da polizze assicurative, i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari.
51. Si e’, quindi, osservato che, alla luce di tale nuova disposizione, è risultata rafforzata la necessità di dover provare e distinguere all’interno di un accordo transattivo quelle che sono le poste di sicura natura retributiva e di collegamento intrinseco al sottostante rapporto di lavoro al fine del loro assoggettamento ad imposizione contributiva (così Cass. n. 27933 del 2017, in motiv., p. 18; v. anche Cass. n. 15411 del 2020).
52. Può dirsi definitivamente delineato il principio per cui “anche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria, l’indagine del giudice sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni” (Cass. n. 15411 del 2020 cit, v. in particolare, p. 15) 53. Orbene, la Corte d’appello di Roma sì è conformata a tali principi e con giudizio di fatto, non più censurabile, ha ritenuto che la somma litigiosa (ad eccezione che per una minima parte per la quale vi è stato l’accoglimento dell’appello) trovasse causa nei rapporti di lavoro e non fosse svincolata dagli stessi.
54. La sentenza, dunque, si sottrae alle critiche mosse.
55. Il dodicesimo motivo di ricorso si arresta ad un rilievo di inammissibilità perché genericamente prospettato, senza alcuna specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda.
56. Non è dato comprendere in che modo la decisione si ponga in contrasto con il principio secondo cui: “In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116 non si applica automaticamente poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l’obbligo, a norma della L. n. 388 del 2000, art. 76 di coordinare l’esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria ” (Cass. n. 838 del 2016).
57. Sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va complessivamente rigettato.
58. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte controricorrente, come da dispositivo.
59. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 7.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021