Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.32764 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2588-2019 proposto da:

GRUPPO E CERAMICHE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato LEONELLO BROCCHI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE DI RISIO;

– controricorrente –

e contro

LOGISTICA ADRIATICA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 689/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/11/2018 R.G.N. 94/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di L’Aquila, pronunziando sull’appello principale di Gruppo E Ceramiche s.r.l. e sull’appello incidentale di D.M.M., in parziale riforma della decisione di primo grado nel resto confermata, ha disposto che dall’ammontare del risarcimento riconosciuto in favore di D.M.M. (in conseguenza della accertata illegittimità del licenziamento) non dovesse essere detratto l’aliunde perceptum rappresentato dall’importo della indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore nel periodo da gennaio a settembre 2017.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Gruppo E Ceramiche s.r.l. sulla base di quattro motivi; D.M.M. ha resistito con controricorso; Logistica Adriatica s.r.l. è rimasta intimata.

3. Il Procuratore Generale ha depositato ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. in L. n. 176 del 2020 requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il procuratore della società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale, dato atto della intervenuta conciliazione in sede sindacale tra Logistica Adriatica s.r.l., Gruppo E Ceramiche s.r.l. e D.M.M. che aveva definito il contenzioso tra le parti, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed alla pronunzia ex art. 100 c.p.c. “anche ai fini della declaratoria di estinzione del processo…”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in conseguenza dell’accordo conciliativo tra le parti del giudizio del quale il procuratore di parte ricorrente ha dato espressamente atto.

2. Non vi è spazio per una declaratoria di estinzione del processo, come richiesto dal procuratore della parte ricorrente, posto che tale declaratoria presuppone un formale atto di rinunzia al ricorso per cassazione che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass. 19/12/2006, n. 27133) mentre nel caso di specie il procuratore della società ricorrente si è limitato a dichiarare nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. il sopravvenuto difetto di interesse ad agire ed alla pronunzia in conseguenza dell’accordo conciliativo tra le parti.

3. In difetto di conformi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere, le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza (Cass. 08/07/2010, n. 16150).

4. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilità originaria del gravame ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 02/07/2015, n. 13636).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.00,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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