LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16138/2019 proposto da:
T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI GIACCI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 663/2019, depositato in data 4.4.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17.12.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
T.E. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria;
il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), per avere il Tribunale ritenuto di non disporre l’audizione del ricorrente adottando passivamente ed acriticamente le motivazioni della Commissione Territoriale senza esercitare i poteri istruttori in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia da un lato la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo; e dall’altro lato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,25 e 32, nonchè il vizio di motivazione in relazione alla mancata attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria previsti dalla legge in materia di protezione internazionale e umanitaria, deducendo che l’obbligo di attivazione istruttoria ex officio si sostanzierebbe innanzitutto proprio nell’audizione personale del richiedente, che nella fattispecie è invece mancata;
1.3. le censure vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse;
1.4. quanto alla censura di omessa audizione personale del richiedente da parte dei Giudici di merito, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, va ribadito, come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24584/2020), che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile;
1.5. nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, limitandosi ad assumere che ciò sarebbe stato suo diritto, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020);
1.6. vanno invece accolte le rimanenti censure per l’assorbente ragione che il Tribunale, in modo contraddittorio, dopo aver affermato di considerare veritiero il racconto del ricorrente – che, fra l’altro, aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese perchè vessato da violenze e minacce rispetto alle quali non riceveva tutela da parte delle Autorità – ha poi negato la protezione sussidiaria richiesta ritenendo sussistente la suindicata tutela, senza peraltro effettuare indagini al riguardo e, in particolare, sulla situazione di Ghana da cui proviene il ricorrente, esistente al momento del giudizio, con specifico riferimento ai violenti scontri tra gruppi rivali nella zona di provenienza del ricorrente;
1.7. nella stessa ottica, il Tribunale, con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ha dato atto di aver in alcun modo consultato le fonti usualmente utilizzate per ricostruire la generale situazione socio-politica del Ghana, nè risulta aver effettuato alcuna ricerca sullo specifico conflitto tra le due comunità rivali, centrale per la vicenda narrata dal richiedente, considerata veritiera;
1.8. in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si concretizza in presenza di allegazioni del richiedente precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili;
1.9. compete insomma all’interessato innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e per questo è sufficiente che la sua narrazione sia vera, reale e quindi credibile (vedi, per tutte: Cass. 12 giugno 2019, n. 15794);
1.10. nella specie, come si è detto, il Tribunale ha considerato il racconto del richiedente veritiero, rilevando tuttavia che egli non avrebbe allegato alcun danno grave in modo specifico in relazione alla narrata vicenda di scontri tra gruppi rivali, escludendo quindi di poter accordare la protezione internazionale domandata considerando sostanzialmente la denunciata violenza come perpetrata da privati, senza verificare la sussistenza di una adeguata protezione statale in favore delle vittime, pur ammettendo implicitamente di non essere in possesso di notizie aggiornate circa la persistente attualità del conflitto tra le due indicate comunità;
1.11. la giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia ribadito che in tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il richiedente alleghi, mediante un racconto ritenuto credibile, di essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi a violenze e minacce da parte di una comunità antagonista rispetto a quella di appartenenza, lamentando altresì la mancata protezione da parte delle Autorità statali dalle violenze da lui subite, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad effettuare indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata, non essendo onere dell’istante provare tali circostanze (cfr. Cass. n. 14668/2020, 11175/2020, 19716/2018);
1.12. nella specie dal provvedimento impugnato risulta, come si è detto, che il Tribunale, pur ritenendo veritiero il racconto del ricorrente, non ha effettuato alcuna ordinaria ricerca sulla situazione politico-sociale del Ghana ed inoltre, per quanto riguarda il conflitto tra i gruppi rivali nel villaggio di provenienza del richiedente – che rappresenta l’argomento centrale del suo racconto, come affermato dallo stesso Tribunale – non ha effettuato alcuno specifico approfondimento onde stabilirne la persistente attualità al momento della decisione ed accertare la presenza o meno di una efficace protezione statale per le vittime, omettendo di acquisire informazioni presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo o di consultare altre fonti maggiormente attendibili di quelle utilizzate;
1.13. ne consegue che il Tribunale non si è attenuto ai principi di diritto suesposti, incorrendo, nei limiti dianzi indicati, nel vizio di violazione di legge denunziato nei primi due motivi del presente ricorso, che vanno accolti;
2. di conseguenza, il terzo motivo, relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria, va dichiarato assorbito;
3. in sintesi, i primi due motivi di ricorso vanno accolti nei limiti dianzi illustrati e il terzo motivo va dichiarato assorbito;
4. il decreto impugnato deve essere quindi cassato, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021