LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4826/2020 proposto da:
U.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDY GUERRINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE DI FORLI’ – CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 6346/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 20/12/2019 R.G.N. 6668/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Bologna con decreto n. 6346 del 20.12.2019 ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte da U.M.G., cittadino del Bangladesh, il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per sfuggire alle minacce del datore di lavoro e dei criminali che avevano rapinato in casa dello stesso nonché alle richieste di restituzione dell’usuraio al quale aveva domandato denaro a prestito;
2. in particolare, il Tribunale ha ritenuto contraddittorio e generico il narrato del richiedente su profili non secondari, ha rilevato che dalle più aggiornate e attendibili fonti internazionali non emerge – nello Stato di provenienza del richiedente – una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, ha, infine, osservato che non risultava alcun profilo di peculiare vulnerabilità né il corso di lingua italiana e i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentavano fattori ostativi al rientro in patria ove permanevano i riferimenti familiari ed affettivi del richiedente;
3. il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. Con i tre motivi di ricorso si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 14, lett. c) e della L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, il Tribunale, trascurato che il ricorrente ha circostanziato le vicende che lo hanno portato a fuggire dal proprio paese, omesso l’onere di collaborazione istruttoria con riguardo alla situazione del paese di provenienza del richiedente, nonché trascurato i profili di vulnerabilità soggettiva e oggettiva ai fini della protezione umanitaria;
2. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di qualsiasi riferimento al provvedimento impugnato data la generica indicazione “ricorso in Cassazione”, senza altro elemento identificativo;
2.1. la evidenziata fattispecie rientra tra le ipotesi di inesistenza del potere di rappresentare la parte in giudizio (e nel caso di specie nel giudizio di legittimità) non essendo stato indicato alcun elemento che consenta di ricollegare il mandato conferito alla proposizione del ricorso per cassazione (a differenza delle diverse ipotesi, di mera invalidità del negozio unilaterale di conferimento del mandato, che consentono di ricollegare il mandato alla proposizione del ricorso per cassazione; cfr. con riguardo alla distinzione tra le categorie della inesistenza e della invalidità Cass. n. 9173 del 2003 e da ultimo Cass. S.U. n. 15177 del 2021);
3. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);
4. in conclusione, la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;
5. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. S.U. n. 10706 del 2006, Cass. n. 15177 del 2021).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, avv. Edy Guerrini, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021