Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3278 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16301/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CHIARA COSTAGLIOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 2436/2018, depositato in data 23.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17.12.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

O.S. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, rispettivamente: (1) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi individualizzanti contenuti nella storia narrata dal richiedente la protezione, in particolare con riguardo al riferito pericolo di vita in caso di rientro nel villaggio di origine; (2) del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non grave la situazione interna della Nigeria, escludendo la sussistenza del pericolo generalizzato idoneo a legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria;

1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di concedere al richiedente almeno la protezione umanitaria, senza tener conto del livello di protezione dei diritti umani esistente nel Paese di origine del richiedente, da valutare sulla base di fonti internazionali aggiornate ed individuate con precisione;

1.3. le due censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;

1.4. il Tribunale ha escluso la sussistenza, in Nigeria, delle condizioni di rischio generale rilevanti per la concessione della tutela sussidiaria e umanitaria, sulla scorta di informazioni tratte dal “sito del Ministero degli Esteri *****” senza dar conto delle informazioni specifiche tratte da essa;

1.4. al riguardo va ribadito, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 13449/2019, 13450/2019, 13451/2019, 13452/2019) il principio per cui il Giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. n. 11312/2019);

1.5. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (cfr. Cass. nn. 28990/2018, 17075/2018, 17069/2018, 9427/2018, 14998/2015);

1.6. tale accertamento va compiuto in base a quanto prescritto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quindi “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”;

1.7. va quindi considerato che il Ministero degli Esteri diffonde report di vario genere, alcuni dei quali destinati in modo specifico ai turisti, come le informazioni pubblicate sul sito “*****”, sulla cui inidoneità, ai fini della prova della situazione del Paese di origine del richiedente la protezione, questa Corte si è già espressa (cfr. Cass. n. 16202/2012);

1.8. inoltre, fermo il dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la normativa in tema di protezione umanitaria “pone a carico dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali” (cfr. Cass. n. 7333/2015);

1.9. è dunque onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento, ed al riguardo va anche ribadito che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8, non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici Senza Frontiere), che assai di frequente contengono informazioni dettagliate e aggiornate, spesso desunte dall’attività di assistenza e sostegno alla popolazione locale che le predette associazioni svolgono direttamente sul territorio;

1.10. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, ne consegue che il Tribunale ha errato nell’omettere la puntuale verifica d’ufficio della situazione in cui versa la Nigeria, indicando nella motivazione del provvedimento impugnato una fonte inidonea ad accertare la situazione del Paese di origine del richiedente, non considerando le varie fonti indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non tenendo conto delle informazioni provenienti dai siti web delle principali organizzazioni non governative attive nel settore della cooperazione internazionale e ritenendo inverosimile il racconto del richiedente in base ad un evidente fraintendimento sull’effettiva condizione del Paese di origine;

2. l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso implica l’assorbimento delle altre censure (omessa valutazione di fatto decisivo costituito da prova documentale relativa alla richiesta di protezione umanitaria; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2 e del D.Lgs. 28 gennaio 2005, n. 2008, art. 28-bis, per avere il Tribunale, con il decreto impugnato, revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 e degli artt. 3,10,24,35 e 113 Cost., per avere il Tribunale omesso di tenere conto della continua e variegata evoluzione della giurisprudenza in materia di protezione internazionale e della complessità della valutazione richiesta ai fini del riconoscimento della stessa, nonchè dell’assenza di mala fede o colpa grave di esso ricorrente);

3. il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo; cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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