Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32783 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27253-2019 proposto da:

CANTIERE NAUTICO JESUS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI n. 72, presso lo studio dell’avvocato MARIO BRANCADORO, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE GAVA;

– ricorrente –

contro

REV GESTIONE CREDITI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI n. 55, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO GIORNETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA CAPONERI e LUIGI DE VITO;

– controricorrente –

e contro

NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4211/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il ***** Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. coop. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 10505/2014, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del Cantiere Nautico Jesus S.r.l., della somma di Euro 83.772,52 oltre interessi, a fronte delle spese di ormeggio e manutenzione dell’imbarcazione denominata *****, matr. *****. L’ingiunzione era stata emessa, in particolare, sia nei confronti della Banca dell’Etruria e del Lazio, proprietaria del natante, che della T.M. Yacht S.R.L., società armatrice dello stesso. L’istituto di credito opponente eccepiva, in particolare, che il contratto di ormeggio con il cantiere ingiungente era stato sottoscritto dalla società armatrice dell’imbarcazione, che ne aveva in godimento in forza di contratto di leasing, in seguito risolto, per inadempimento della predetta società, con restituzione del bene nella disponibilità dell’istituto proprietario.

Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4401/2016, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Nuova Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.a – succeduta all’originaria opponente – al pagamento in favore del Cantiere Nautico Jesus S.r.l. della somma di Euro 20.680, inferiore a quella indicata nel decreto opposto. Il giudice di prime cure riteneva, in particolare, che dalla data di risoluzione del contratto di leasing la responsabilità del bene fosse tornata in capo alla Banca; che il costo pattuito con il cantiere per l’ormeggio, pari ad Euro 440,00 mensili oltre iva, fosse congruo; che, in mancanza della dichiarazione di armature, scattasse la cd. presunzione di armatore in capo al proprietario del bene.

Interponeva appello avverso detta decisione la Nuova Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.a. e, nella resistenza del cantiere appellato, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 4211/2019, accoglieva l’impugnazione, rigettando in toto la pretesa creditoria del Cantiere Nautico Jesus S.r.l., ritenendo che l’accordo intercorso tra quest’ultimo e la società T.M. Yacht S.r.l., già utilizzatrice del natante in leasing, non fosse idoneo a spiegare alcun effetto in pregiudizio della sfera giuridica del proprietario del mezzo, non coinvolto nella pattuizione predetta.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cantiere Nautico Jesus S.r.l., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso Rev Gestione Crediti S.p.a., già intervenuto nel giudizio di seconda istanza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 111 c.p.c., quale società cessionaria dei diritti di credito già di pertinenza di Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.a.

La società controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata da Cantiere Nautico Jesus S.r.l. con la costituzione in appello.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello di Roma ha infatti esaminato nel merito le censure proposte da parte appellante, ritenendole sufficientemente specifiche. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui è sufficiente che l’impugnazione contenga la “… chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722). Nel caso di specie, la banca appellante aveva contestato la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che gli fosse opponibile, almeno in parte, l’accordo per l’ormeggio e la manutenzione dell’imbarcazione oggetto di causa che era stato concluso direttamente tra la T.M. Yachts S.r.l. ed il cantiere, al quale l’istituto di credito era sempre rimasto estraneo. La Corte distrettuale, nell’accogliere il gravame di Banca Etruria, ha affermato l’autonomia dei due rapporti contrattuali, rispettivamente intercorsi tra T.M. Yachts S.r.l. ed il cantiere, per il ricovero e la manutenzione del natante, e tra T.M. Yachts S.r.l. e l’istituto di credito, per il leasing del predetto bene mobile, ed ha pertanto escluso che la risoluzione del secondo rapporto, per fatto e colpa dell’utilizzatore, potesse spiegare effetti sul primo, o giustificarne l’estensione degli effetti in danno dell’istituto di credito proprietario, rimasto terzo rispetto alla pattuizione anzidetta. La motivazione resa dal giudice di secondo grado evidenzia che, nel caso di specie, l’appello proposto da Banca Etruria era assolutamente specifico, poiché esso incideva sul passaggio decisivo della sentenza di prime cure, che aveva – invece – ipotizzato un coinvolgimento della banca appellante nella vicenda negoziale intercorsa tra cantiere nautico e T.M. Yachts S.r.l., avente ad oggetto l’ormeggio e la manutenzione del natante.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1146 c.c., nonché l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che il possesso dell’imbarcazione oggetto di causa era tornato, per effetto della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento di T.M. Yachts S.r.l., in capo alla banca proprietaria. Ad avviso della parte ricorrente, questa circostanza sarebbe di per sé idonea a giustificare il coinvolgimento del proprietario nell’obbligazione di pagamento delle spese di ormeggio, ricovero e manutenzione del bene mobile in questione.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 272 c.n., della navigazione e l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché il giudice di merito non avrebbe considerato che, in mancanza di una dichiarazione di armatore redatta in forma pubblica, doveva scattare la cd. presunzione di armatore, in base alla quale, fino a prova contraria, il proprietario dell’imbarcazione ne è anche l’armatore.

Con il quarto ed ultimo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 274 c.n., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che l’armatore è responsabile dei fatti riferibili all’equipaggio dell’imbarcazione e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, tra i quali rientrava anche il costo di ormeggio della stessa.

Le censure, che in ragione della loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Con esse, infatti, il ricorrente lamenta, sotto diversi profili, che il giudice di merito non abbia considerato il fatto che l’imbarcazione oggetto delle prestazioni di ricovero e manutenzione oggetto della pretesa creditoria di cui è causa fosse di proprietà di Banca Etruria. In realtà, la Corte territoriale ha tenuto conto di tale elemento di fatto, ma lo ha ritenuto ininfluente ai fini della decisione della controversia, in quanto la domanda di pagamento era stata proposta dal Cantiere Nautico Jesus S.r.l. sulla base del contratto a suo tempo intercorso tra quest’ultimo e l’utilizzatore in leasing dell’imbarcazione (T.M. Yachts S.r.l.), contratto rispetto al quale Banca Etruria era rimasta estranea (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Decisivo, in proposito, risulta il passaggio della motivazione della sentenza impugnata con il quale la Corte capitolina afferma che il Cantiere Nautico Jesus S.r.l. non aveva proposto “alcuna diversa domanda” rispetto a quella fondata sull’accordo negoziale intercorso con T.M. Yachts S.r.l. (cfr. pag. 8), che non viene neppure attinto in modo specifico dalle censure in esame. Detto passaggio, infatti, dimostra che l’odierna società ricorrente non aveva proposto, nel giudizio di merito, una domanda fondata su titolo diverso da quello negoziale, e dunque – per quanto qui rileva – non aveva invocato la condanna di Banca Etruria in funzione della cd. presunzione di armatore. Quest’ultima, in particolare, introduce un titolo diverso rispetto al contratto di ormeggio e manutenzione concluso tra il cantiere e l’utilizzatore in leasing del natante, ed opera -ai sensi di quanto previsto dall’art. 272 c.n. – soltanto in mancanza di una dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica nelle forme di cui all’art. 271 c.n., prevedendo, appunto, la responsabilità del proprietario del bene, sulla scorta della presunzione di coincidenza tra proprietà ed armamento della nave.

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva sottoscritto il contratto di ormeggio, prima, e quello di manutenzione, poi, con T.M. Yachts S.r.l. sul presupposto che tale soggetto, utilizzatore del bene in leasing, ne fosse anche l’armatore. Illuminante, al riguardo, è il passaggio contenuto a pag. 2 del ricorso, ove si afferma testualmente che “In data *****, la T.M. Yachts S.r.l., in qualità di armatore della imbarcazione denominata ***** matr. ***** sottoscriveva Contratto di Ormeggio con l’odierna appellata per la somma di Euro 440,000 oltre iva al mese”. Da tale affermazione deriva che il cantiere navale, quando aveva concluso l’accordo negoziale con T.M. Yachts S.r.l., lo aveva fatto sul presupposto che detta società fosse l’armatore del natante, e quindi che vi fosse stata, per effetto del contratto di leasing, una formale dichiarazione di armatore, da parte della banca proprietaria del bene, in favore dell’utilizzatore in leasing dello stesso. Poiché il decreto ingiuntivo oggetto dell’opposizione proposta da Banca Etruria è stato emesso pacificamente sulla base del contratto di ormeggio del *****, è evidente che il titolo che il cantiere navale ha posto a fondamento della sua pretesa creditoria presuppone l’esistenza di una formale dichiarazione di armatore. Il che conferma che, nel corso del giudizio di merito, l’odierna società ricorrente non aveva affatto invocato la cd. presunzione di armatore che intende far valere, oggi, con i motivi di censura oggetto del presente scrutinio. Da ciò consegue la novità della deduzione, che va di conseguenza ritenuta inammissibile.

La Banca Etruria, viceversa, aveva immediatamente opposto, già con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proprio l’impossibilità di estendere, in suo danno, gli effetti del contratto di ormeggio, e del successivo contratto di manutenzione, “… validamente stipulato con l’armatore” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in tal modo allegando l’esistenza, per effetto del contratto di leasing, di una dichiarazione di armatore in favore di T.M. Yachts S.r.l., e protestando la propria estraneità agli accordi negoziali conclusi dall’armatore del bene mobile.

Ambedue le posizioni processuali assunte dalle parti nel giudizio di merito, quindi, presupponevano l’esistenza di una valida dichiarazione di armatore in favore di T.M. Yachts S.r.l., mentre non risulta, né dalla sentenza, né dai motivi proposti dal Cantiere Navale Jesus S.r.l., che nel corso del predetto giudizio di merito sia stata mai formulata una domanda di pagamento, nei confronti di Banca Etruria, fondata sul diverso titolo costituito dalla cd. presunzione di armatore.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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