LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27275-2019 proposto da:
GENOVA ALLUMINIO METALLI DAL 1928 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO n. 88, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato KARIM DAHMOUNI;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA n. 86, presso lo studio dell’avvocato VALERIO BARTOCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA VIANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 518/2019 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 21/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il ***** C.G. evocava in giudizio Genova Alluminio Metalli dal 1928 S.r.l. innanzi il Giudice di Pace di Genova, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 3.300 oltre accessori a fronte delle prestazioni di assistenza professionale rese dall’attore in favore della convenuta. Il C. esponeva, in particolare, di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. ***** dal Tribunale di Genova per le prestazioni rese in favore della società convenuta sino al 2010, e di aver diritto ad un ulteriore compenso per l’attività svolta successivamente.
Nella resistenza della Genova Alluminio Metalli dal 1928 S.r.l., il Giudice di Pace dichiarava inammissibile la domanda, ravvisando l’abusivo frazionamento del credito operato dall’attore.
Interponeva appello avverso detta decisione il C. e si costituiva in seconde cure Genova Alluminio Metalli dal 1928 S.r.l., resistendo al gravame.
Con la sentenza impugnata, n. 518/2019, il Tribunale di Genova, dopo aver ammesso prova orale e C.T.U. per la ricostruzione dell’attività svolta dal C. nel 2011, accoglieva l’impugnazione, condannando la società appellata al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 1.338 oltre accessori.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Genova Alluminio Metalli dal 1928 S.r.l., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso C.G..
La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1374 e 1181 c.c., e 111 Cost., perché il Tribunale avrebbe dovuto confermare l’abusiva parcellizzazione del credito già ravvisata dal Giudice di Pace.
La censura è inammissibile.
Il Tribunale ha escluso la ricorrenza del frazionamento del credito all’esito di un accertamento in punto di fatto che risulta adeguatamente motivato nella decisione di merito e non utilmente censurabile in questa sede. In particolare, il giudice di seconda istanza ha ritenuto chele prestazioni per le quali il C. chiedeva di essere pagato erano state svolte nel 2011, e dunque in un periodo successivo a quello al quale si riferiva il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dal Tribunale di Genova per l’assistenza svolta, in favore della società odierna ricorrente, fino al 2010 (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Ha poi argomentato che il C. aveva dimostrato il conferimento di un autonomo incarico per le prestazioni rese nel 2011 (cfr. ancora pag. 7) ed ha dunque escluso che il credito del professionista fosse fondato sul medesimo titolo sul quale era basato quello maturato fino al 2010 (cfr. pag. 6).
La società ricorrente invoca, in sostanza, la revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, da ritenere estranea al giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), proponendo una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, in contrasto con i principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; coni. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2468 e 2469 c.c., degli artt. 99 e 159 c.p.c., nonché l’omessa pronuncia su fatto decisivo, perché il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società opponente in prime cure.
La censura è inammissibile.
La società ricorrente dà atto di aver sollevato l’eccezione oggetto della doglianza in esame all’atto della costituzione in promo grado (cfr. pag. 27 del ricorso), ma non precisa anche di averla riproposta in grado di appello, se non con la comparsa conclusionale depositata in quel grado di giudizio (cfr. pag. 29 del ricorso). Poiché dalla sentenza impugnata non risulta che detta eccezione fosse stata riprodotta nelle conclusioni rassegnate da Genova Alluminio Metalli dal 1928 S.r.l. all’atto della costituzione in secondo grado (cfr. pag. 5 della sentenza), il motivo difetta del necessario grado di specificità.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1175 - Comportamento secondo correttezza | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1181 - Adempimento parziale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1374 - Integrazione del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2468 - Quote di partecipazione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2469 - Trasferimento delle partecipazioni | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 159 - Estensione della nullita' | Codice Procedura Civile