Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32785 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27851-2019 proposto da:

M.A. e S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n. 44, presso lo studio dell’avvocato TERESA ERMOCIDA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO MENNITI;

– ricorrenti –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA BAFILE n. 13, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO FERNANDO TETI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato S.G. e M.A. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *****, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di A.E., della somma di Euro 3.750 oltre accessori, a fronte delle prestazioni di consulenza professionale rese in loro favore dell’opposto.

Nella resistenza dell’ A., il Tribunale di Catanzaro rigettava l’opposizione, confermando il decreto opposto, con sentenza n. 3247/2013.

Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti e si costituiva in seconde cure l’Ameno, resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 618/2019, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva in parte l’appello, condannando gli appellanti al pagamento, in favore dell’appellato, della minor somma di Euro 1.750 oltre accessori e compensando in parte le spese del doppio grado di giudizio.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione lo S.G. e M.A., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso A.E..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il terzo motivo, che per ragioni di ordine logico merita di essere esaminato prima degli altri, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2225 c.c., perché il giudice di secondo grado avrebbe liquidato il compenso dovuto al controricorrente facendo riferimento al criterio dell’equità, da ritenersi precluso in presenza di tariffe professionali prevedenti il compenso dovuto per l’attività espletata dal professionista.

La censura è fondata, alla luce del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “Ai sensi dell’art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c.; in tale ipotesi, e’, pertanto, illegittima la determinazione del compenso liquidata in base ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l’esercizio di tale potere da parte del giudice” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 21934 del 21/10/2011, Rv. 619928; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 20/02/2014, Rv. 629608 e Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7575 del 27/03/2018, Rv. 647657).

L’accoglimento del terzo motivo implica l’assorbimento degli altri, con i quali i ricorrenti lamentano, rispettivamente: con il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 636 c.p.c., e dell’art. 2233 c.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto rituale l’emissione di decreto ingiuntivo in assenza del visto di congruità apposto sulla parcella del professionista dall’ordine di appartenenza; con il secondo, l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che i ricorrenti avevano spontaneamente ritirato la D.I.A. in variante che avevano presentato per sanare le difformità riscontrate rispetto al progetto approvato; con il quarto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., relativamente al governo delle spese del doppio grado di giudizio operato dalla Corte territoriale.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il primo, secondo e quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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