Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3279 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16454/2019 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 2436/2018, depositato in data 23.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17.12.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

D.G. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo si denuncia, in rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1"A”, Convenzione di Ginevra sul diritto a ottenere lo status di rifugiato e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 (in uno con l’art. 10 Cost. Italiana), norme poste a base del ricorso di prime cure in via principale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, costituenti domande gradate in prime cure, norme relative, rispettivamente, alla disciplina dello status di rifugiato, alla cd. protezione sussidiaria e alla cd. protezione umanitaria, costituenti sub-specie della materia della protezione internazionale. Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; Motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti decisivi e questioni controverse; Motivi ex art. 360, c.p.c. n. 3, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, e si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, in nessuna delle tre forme richieste, pur in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi a ciò necessari, in considerazione del racconto del richiedente, avuto riguardo alla sua zona di provenienza (regione pakistana del Punjiab), in cui si registrava una situazione di conflitto interno e di assenza delle guarentigie fondamentali dei diritti civili, sulla base di fonti qualificate riportate in ricorso;

1.2. le censure vanno disattese;

1.3. in primo luogo il ricorrente non allega alcuna specifica circostanza idonea a superare le argomentazioni del giudice di merito, che ha ritenuto innanzitutto non coerente nè credibile la storia narrata dal richiedente ai fini del riconoscimento dell’invocata protezione internazionale, evidenziandone gli specifici aspetti di criticità quanto all’aiuto fornito alle famiglie cristiane del suo villaggio ed alle minacce ricevute dalla comunità musulmana a causa della concessione di un locale di proprietà della sua famiglia da destinare a chiesa, e rispetto ai richiamati profili di criticità evidenziati dal Tribunale il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare le argomentazioni del giudice di merito;

1.4. va poi considerato che, come più volte statuito da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790);

1.4. nel caso di specie, il giudice di merito, valorizzando il “più recente report del Ministero degli esteri, consultato a febbraio 2018”, ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel paese di provenienza del ricorrente e tale accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. 12/12/2018 n. 32064);

1.5. ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito;

1.6. in ordine alla richiesta protezione umanitaria, va altresì osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza;

1.7. infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini Cass. n. 4455 del 23/02/2018);

1.8. il ricorrente, dunque, oltre a non aver dedotto nulla in ordine alle condizioni personali di vita prima della sua partenza dal paese d’origine (se non con riferimento alla vicenda delle minacce ricevute dalla comunità musulmana, ritenuta non credibile dal Tribunale), ha fornito allegazioni circa la violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine in modo molto generico, per lo più con riferimento alla situazione di instabilità ed insicurezza presente nel Paese;

2.1. con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, in quanto il Tribunale avrebbe disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a motivo dell’insussistenza originaria dei presupposti per l’ammissione, benchè tale revoca potesse essere ordinata soltanto a seguito dell’accertamento della sussistenza di dolo o colpa grave in capo alla parte, condizioni che nel caso di specie non potevano essere ravvisate quanto meno tenuto conto della situazione interna del Pakistan;

2.2. la censura va parimenti disattesa, dovendo farsi applicazione del principio di diritto secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R. (Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941; Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597), atteso che il rimedio del ricorso per cassazione è previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato;

3. il ricorso va, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente, siccome soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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