LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3766/2017 proposto da:
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO FIRENZE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
H.C.C., rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIETRO BEGHIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2801/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 26/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 2801/2016 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 26 luglio 2016.
Resiste con controricorso H.C.C..
Il Tribunale di Firenze, pronunciando sul gravame proposto da H.C.C. avverso la sentenza n. 189/2013 del Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo in data 2 ottobre 2013, ha accolto l’opposizione a dieci verbali di accertamento con cui venivano contestate a H.C.C. ventotto distinte infrazioni dell’art. 15, comma 7, Reg. CEE n. 3821/1985, con conseguente applicazione di altrettante sanzioni L. n. 727 del 1978, ex art. 19, per non avere lo stesso esibito i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo che conduceva al momento del controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Firenze in data 16 agosto 2013.
Il Tribunale ha affermato che l’art. 15, comma 7 Reg. CEE n. 3821/1985 prescrive un obbligo di presentazione dei documenti ivi indicati e non anche un obbligo di conservazione dei medesimi (obbligo che invece incombe sull’impresa di trasporto ex art. 14, comma 2 Reg. CEE n. 3821/1985), di talché l’omessa esibizione integra un’unica violazione della norma e non tante violazioni quanti sono i documenti non esibiti.
L’unico motivo del ricorso della Prefettura di Firenze allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 727 del 1978, art. 19, nonché dell’art. 14, comma 1 e art. 15, commi 2 e 7 del Reg. CEE 3821/1985. Afferma la ricorrente che l’obbligo di esibizione della documentazione incombente sul conducente è funzionale a consentire la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di sicurezza della circolazione stradale e la condotta di chi non esibisca uno o due fogli di registrazione non può ritenersi paragonabile a quella di chi ometta di esibire la documentazione relativa a tutti gli ultimi ventotto giorni lavorativi, dal momento che nel primo caso il controllo può essere effettuato, sebbene in modo parziale, mentre nel secondo non è dato in alcun modo di verificare le modalità con cui il conducente ha svolto la propria attività. Il motivo di ricorso argomenta che se anche il controllo interessa contestualmente più fogli di registrazione o più giornate, plurimi devono ritenersi gli ordini di esibizione dei fogli di registrazioni e così plurime le violazioni conseguenti all’omessa presentazione, anche in ragione del fatto che ogni foglio o disco costituisce documento autonomo e distinto dagli altri. L’interpretazione che ravvisa nell’omessa esibizione di più fogli di documentazione un’unica violazione confliggerebbe, secondo la ricorrente, con quanto disposto dall’art. 19 del regolamento CEE n. 561/2006.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 cp.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il controricorrente ha depositato memoria.
2. Il ricorso è infondato.
A seguito di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, disposto con ordinanze interlocutorie n. 29469 e n. 29555 del 2019 pronunciate dalla Seconda Sezione civile di questa Corte, la Corte giustizia UE sez. X, con sentenza del 24 marzo 2021, n. 870, C-870/19 e C-871/19, ha dichiarato che:
“L’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l’art. 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un’unica sanzione”.
Uniformando la decisione alla pronuncia emessa dalla CGUE in sede di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del TFUE, il ricorso della Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze va perciò rigettato.
In ragione della novità della questione, vengono compensate per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Essendo la ricorrente una Amministrazione dello Stato, esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021