LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20981-2020 proposto da:
D.R.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 98, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIOVANNI POLLARI MAGLIETTA, rappresentata e difesa da se stessa;
– ricorrente –
contro
T.P., T.S.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso il provvedimento 796/2020 TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 23/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di CASSAZIONE, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.
RILEVATO
che:
1. Con atto notificato il *****, D.R.T. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., avverso l’ordinanza del Tribunale di Treviso del 18/6/2020, comunicata via pec il *****, con la quale – per quanto ancora rileva – è stata rigettata l’istanza di mutamento del rito ordinario in quello speciale, trattandosi di giudizio avente a oggetto la liquidazione dei compensi di avvocato. T.S. e T.P., intimati, non si sono costituiti in questa sede. Il PM ha presentato conclusioni scritte instando per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo, il ricorrente chiede a questa Corte di annullare l’ordinanza impugnata ritenendo la competenza del Tribunale di Treviso in composizione collegiale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14. In particolare, rileva che le controversie in materia di liquidazione dei compensi di avvocato per prestazioni giudiziali, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, sono regolate dal rito sommario di cognizione in composizione collegiale: tanto premesso, l’ordinanza impugnata sarebbe nulla in quanto il Tribunale, in composizione monocratica, avrebbe deciso di proseguire il giudizio con il rito ordinario, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c., e rinviando per le determinazioni istruttorie ad altra udienza, con provvedimento deciso dal giudice monocratico.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto la decisione sul rito, anche monocratico versus collegiale, non è questione di competenza, non essendo in discussione che sia il Tribunale di Treviso a dover decidere la controversia, comunque attribuita al medesimo ufficio giudiziario; sicché non ricorre la condizione di ammissibilità del regolamento costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, e cioè non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11716 del 14/05/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2524 del 08/02/2005).
3. Inoltre, manca in atti l’indicazione di una pronuncia in cui risulti che il giudice abbia affermato in via definitiva la propria competenza.
4. E’ principio consolidato, in sede di legittimità, che “Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11742 del 5/5/2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/1/2017; Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/9/2014).
5. Il principio non risulta smentito, ma rafforzato, da Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14223 del 7/6/2017, che ha accolto l’istanza di regolamento di competenza avverso un’ordinanza adottata all’esito della rimessione della causa in decisione, con invito alle parti a precisare le conclusioni e assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. – che aveva confermato una precedente ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompetenza e che, per questo, doveva considerarsi una decisione definitiva (negativa) sull’eccezione di incompetenza.
6. Nel caso di specie, al contrario, manca nell’ordinanza impugnata il carattere della definitività, ben potendo l’ordinanza essere revocata o modificata in corso di causa e, comunque, manca nell’ordinanza impugnata qualsivoglia considerazione che possa far trasparire, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, l’idoneità della determinazione a risolvere definitivamente una questione di competenza.
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine al Contributo Unificato, se dovuto; nulla per le spese.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021