LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24546-2020 proposto da:
OSER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CESARINA ANSALONE;
– ricorrente –
contro
SEI – SOCIETA’ EUROPEA IMBALLAGGI – SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIGAFETTA 58, presso lo studio dell’avvocato JACOPO POLINARI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO MASTRANDREA;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 07/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con atto notificato il *****, la OSER s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., avverso il provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore che ha disposto la sospensione del giudizio n. 3918/2005 ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in attesa della definizione del procedimento pendente avanti a questa Corte di Cassazione R.G.N. 2802/2020. La SEI – Società Europea Imballaggi – s.r.l. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c. comma 5. Il PM ha presentato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso.
2. Per quanto ancora rileva, con contratto preliminare del *****, la I.P.R. s.r.l. (successivamente incorporata nella OSER s.r.l.) aveva promesso di vendere alla SEI s.r.l. un complesso immobiliare a uso industriale. Con atto di citazione del *****, iscritto al n. di R.G. 3918/2005, la IPR intimava alla SEI lo sfratto per morosità del predetto fabbricato, deducendo che la SEI era conduttrice dell’immobile e che si era resa morosa rispetto al pagamento dei canoni di locazione relativi al quarto trimestre 2004 e al primo trimestre 2005. Avverso la convalida dello sfratto proponeva ricorso per opposizione tardiva la SEI. Con atto di citazione del *****, iscritto al n. di R.G. 4037/2005, la SEI chiedeva di condannarsi la IPR al pagamento, ex art. 936 c.c., dell’indennizzo per le migliorie realizzate sull’immobile di proprietà della locatrice. Si costituiva la IPR deducendo l’esistenza della promessa di vendita e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di Euro 206.582,76 a titolo di penale per inadempimento della SEI. Quest’ultima, in via di reconventio reconventionis, chiedeva l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di adempiere al preliminare del *****. Con ricorso del 15/2/2007, R.G. n. 1116/2007, la SEI proponeva altresì opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della IPR per i canoni scaduti e a scadere fino al *****.
3. Con atto di citazione del *****, iscritto al n. di R.G. 6842/2007, la IPR intimava un nuovo sfratto per morosità della SEI, chiedendo i successivi canoni di locazione scaduti e a scadere. Intanto, al presente procedimento, R.G. n. 3918/2005 venivano riuniti i procedimenti R.G. n. 4037/2005, n. 1116/2007 e n. 6842/2007. Nell’ambito del procedimento R.G. n. 3918/2005 veniva emessa sentenza parziale da parte del Tribunale di Nocera Inferiore n. 934/2015, passata in giudicato, che rigettava la domanda di pagamento della penale formulata dalla IPR e, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., ordinava il trasferimento in favore della SEI dell’immobile che conduceva in locazione, subordinandolo al pagamento del prezzo in favore della OSER.
4. Con atto di citazione del 3/11/2016, la OSER adiva il Tribunale di Nocera inferiore per sentire dichiarare tardivo il pagamento del prezzo effettuato dalla SEI; sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Salerno rigettavano la domanda e la sentenza di secondo grado veniva impugnata con ricorso per cassazione R.G. n. 2802/2020, pendente dinanzi a questa Corte.
5. Tanto ricostruito, il Tribunale di Nocera Inferiore, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto che, a fronte della sentenza parziale n. 934/2015, erano in parte risolte le questioni controverse nell’ambito del procedimento riunito R.G. 4037/2005. E, anche se in generale non sussisteva un rapporto di pregiudizialità necessaria tra la domanda di sfratto per morosità e la domanda di trasferimento coattivo di immobile ex art. 2932 c.c., nella fattispecie in esame l’accertamento dell’efficacia del pagamento e del disposto trasferimento coattivo di immobile risultava pregiudiziale rispetto alla domanda di pagamento avente ad oggetto le opere realizzate dalla affittuaria sull’immobile della locatrice. Nello specifico, ha rilevato che se questa Corte avesse ritenuto essersi perfezionato il trasferimento coattivo dell’immobile, la conduttrice non avrebbe avuto alcun diritto al rimborso delle spese sostenute. Pertanto, ha disposto la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di legittimità n. 2802/2020.
CONSIDERATO
che:
1. L’ordinanza di sospensione del Tribunale di Nocera Inferiore viene impugnata per “violazione di norme del procedimento (art. 337 c.p.c., comma 11, e art. 111 Cost.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”. La ricorrente rileva che il provvedimento è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dal dettato normativo: il giudice, per esercitare il potere di sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza e dare conto dell’effettiva controvertibilità della decisione impugnata, nonché delle ragioni per cui non ha inteso conformarsi all’autorità della decisione invocata.
2. Il motivo è fondato.
3. Nel caso di specie, il giudice si è limitato a indicare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità della decisione (impugnata per cassazione) circa la efficacia del pagamento effettuato per il disposto trasferimento coattivo dell’immobile, senza dare conto delle ragioni in base alle quali abbia inteso disattendere l’autorità della statuizione e, dunque, senza motivare la decisione di disporre facoltativamente la sospensione del giudizio avanti a sé pendente.
4. Merita sottolineare che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte “Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14146 dell’8/7/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14783 del 29/5/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014).
5. La sospensione risulta pertanto illegittima e, in accoglimento del ricorso, la Corte dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, demandando al giudice di merito la liquidazione delle spese della presente fase.
PQM
La Corte:
in accoglimento del ricorso, dispone la prosecuzione del giudizio, demandando al Tribunale di Nocera Inferiore anche la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021