LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 871-2021 proposto da:
SICILY BY SEA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, nella qualità di Società capogruppo e mandataria della Portorosa Yachting ATI, e della Studi progetti e investimenti S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato ANTONINA COSTANTINO;
– ricorrente –
contro
D.B.G.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 883/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO di GOTTO, depositata il 10/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardecchia Giovanni Battista che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Messina, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice.
Osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
la Sicily By Sea s.r.l. propone ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., nei confronti di D.B.G., avverso la sentenza n. 883/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicata il 10/11/2020 a definizione del giudizio di appello, con la quale, in accoglimento dell’appello del D.B., il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Messina, davanti al quale rimetteva la causa;
– l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Questi i fatti:
– la società Sicily By Sea s.r.l. chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia un decreto ingiuntivo nei confronti di D.B.G., per mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l’ormeggio;
– il D.B. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore della competenza del Giudice di Pace di Messina, come da clausola di competenza esclusiva contenuta nel contratto;
il Giudice di Pace di Novara di Sicilia delibava l’eccezione ritenendola infondata e procedeva oltre affermando l’infondatezza dell’eccezione, ammetteva le prove, le assumeva, quindi decideva la causa nel merito revocando il decreto ingiuntivo e condannando comunque il D.B. a pagare alla società un minor importo;
– il D.B. proponeva appello, e, preliminarmente, ribadiva l’erroneità della pronuncia di primo grado in punto di incompetenza territoriale in virtù della clausola di esclusiva inserita nel contratto, perché il contratto concluso tra le parti era stato direttamente negoziato e quindi non era un contratto per adesione, e pertanto la clausola derogatoria della competenza non necessitava di specifica sottoscrizione;
– l’appellata si difendeva sul punto eccependo di essere cessionaria del contratto e che quindi la clausola derogatoria della competenza, negoziata dal D.B. con la sua dante causa, non le fosse opponibile;
– con la sentenza di appello qui impugnata, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ritenuto che la Sicily By Sea, aggiudicataria della gestione provvisoria del *****, avesse accettato, con l’aggiudicazione, l’obbligo di rispettare i contratti di ormeggio già stipulati con la sua dante causa, e quindi che dovesse sottostare a tutte le clausole ivi inserite incluse quelle sulla competenza. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale rimettendo la causa in primo grado, al Giudice di Pace di Messina.
3. La società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 26 luglio 1001, n. 246, artt. 1 e 2, nonché della L. n. 374 del 1991, artt. 1 e 17, ed anche la violazione degli artt. 18,20,28 e 29 c.p.c., e dell’art. 1183 c.c..
3.1. Sostiene, oltre alla non opponibilità della clausola, che poiché il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore della L. n. 246 del 1991, istitutiva degli uffici giudiziari di Barcellona Pozzo di Gotto per sottrazione dal circondario di Messina, nonché della L. n. 374 del 1991, istitutiva degli uffici del Giudice di Pace, la clausola dovesse interpretarsi come attributiva della competenza esclusiva alla luce dello ius superveniens, e quindi in luogo di “Foro di Messina” doveva leggersi come giudice convenzionalmente indicato dalle parti il successivamente istituito “Giudice di Pace di Novara di Sicilia”.
Preliminarmente, occorre puntualizzare che il ricorso proposto è ammissibile, atteso che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 33443 del 2019).
Il ricorso e’, peraltro, infondato e va rigettato, essendo correttamente individuato il giudice competente dalla sentenza impugnata.
La causa va rimessa per la sua trattazione al Giudice di Pace di Messina, in conformità a quanto indicato dal Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto.
La L. n. 246 del 1991, istitutiva del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha previsto la devoluzione al neo istituito tribunale delle cause di competenza del Tribunale di Messina rientranti nella competenza territoriale, individuata dalla medesima legge, del nuovo tribunale limitatamente a quelle pendenti al momento della sua entrata in vigore e non anche per le cause future, in cui il giudice competente avrebbe dovuto essere individuato facendo uso dei criteri ordinari alla luce della nuova geografia giudiziaria (della suddetta legge, art. 3, comma 1: “1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Messina, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d’inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.”).
Quanto alla opponibilità alla ricorrente della clausola contrattuale derogativa della competenza contenuta nel contratto con il D.B. e da essa non direttamente negoziata, in caso di cessione del contratto, la cessionaria subentra nell’intero regolamento contrattuale e nei suoi confronti hanno efficacia tutte le clausole, non potendo scegliere di sottostare solo ad alcune clausole e non ad altre (nel caso di specie, alla sola clausola sulla competenza); quindi per la Sicily By Sea era vincolante anche la clausola di deroga della competenza.
Infine, come si evince anche dalla sentenza impugnata, la competenza della autorità giudiziaria di Messina coincide anche con il foro del consumatore.
Il regolamento di competenza è proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il giudice di appello ha deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente.
Va in questa sede precisato che la decisione è corretta, in quanto in materia di regolamento di competenza non opera il divieto di rimessione al primo giudice fissato dagli artt. 353 e 354 c.p.c.: non si tratta di una rimessione al primo giudice in violazione delle ipotesi, tassative, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., quanto della individuazione del giudice originariamente competente a decidere, innanzi al quale devono essere rimesse le parti per non privarle del diritto alla celebrazione del processo, fin dal primo grado di giudizio dinanzi al proprio giudice naturale (v. Cass. n. 22958 del 2010: “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell’appello, nel ravvisare l’incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell’art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione – non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Nella specie, la S.C. ha cassato – con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale – la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito).”.
Solo nel caso – diverso da quello verificatosi nella specie – che il tribunale, adito in sede di appello, fosse stato l’ufficio giudiziario coincidente con il giudice competente per il giudizio di primo grado, tale giudice avrebbe dovuto decidere non solo sull’incompetenza del primo giudice adito, ma nel merito quale giudice di primo grado, per ragioni di economia processuale (e purché vi fosse stata nell’atto introduttivo un’espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto: v. Cass. n. 26462 del 2011).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Messina, al quale deve essere rimessa la causa e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Regola la competenza e rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace di Messina anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021
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