LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5828-2021 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, al viale GIULIO CESARE n. 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO PRADE;
– ricorrente –
contro
C.A.A.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del GIUDICE di PACE di SAN DONA’ di PIAVE, depositata il 05/11/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Celeste Alberto che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile il regolamento necessario di competenza, con le conseguenze di legge; osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
C.L. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza, di sospensione del processo di merito, di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da C.A.A., emanata in data 05/11/2019, dal Giudice di Pace di San Donà di Piave, a seguito della proposizione di querele di falso sia da parte sua che della controparte C.A.A..
C.L., in particolare, ha proposto querela di falso anche avverso un messaggio di PEC (Posta Elettronica Certificata) il cui testo era stato prodotto in giudizio.
C.A.A. non ha svolto attività difensiva nella presente sede d’impugnazione.
Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento di competenza.
Il Collegio ritiene che le conclusioni dell’Ufficio della Procura Generale debbano essere condivise.
Il regolamento proposto avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di sospensione ai sensi dell’art. 313 c.p.c. è inammissibile, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19576 del 30/09/2015 Rv. 636744 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, in quanto: “E’ inammissibile il regolamento di competenza, su istanza del proponente la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell’art. 313 c.p.c., diretto a far valere l’inammissibilità della querela, atteso che il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato alla verifica dell’avvenuta proposizione di querela di falso e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l’esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa.” nonché (Cass. n. 18090 del 04/08/2010 Rv. 615137 – 01): “Nell’ipotesi di sospensione disposta in applicazione di specifiche disposizioni di legge, quale è il caso di cui all’art. 313 c.p.c., in sede di regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c.) il controllo in sede di legittimità si deve limitare a verificare che si verta in ipotesi di proposizione di querela di falso e che tale disposizione non sia stata abusivamente invocata, atteso che essa non può procedere a un giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competenza a decidere su materia a lui riservata.”.
In specie, con riferimento alla seconda ipotesi prospettata dal ricorrente per regolamento avverso l’ordinanza di sospensione, giova rilevare che la querela di falso avverso il messaggio PEC è stata proposta dallo stesso C.L., con la conseguenza che egli in tal modo revoca, del tutto impropriamente, l’intendimento di volersi valere di detto documento.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
La regolazione delle spese è rimessa al giudice del merito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; spese al merito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021