LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8265-2020 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTOPOLI, 31, presso lo studio dell’avvocato CALZA SANTE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 22, presso lo studio dell’avvocato CURTI FRANCESCO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 78/2020 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 20/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI FRANCESCA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. DE RENZIS LUISA che, visti gli artt. 42 e 380-ter c.p.c., chiede alla Corte di CASSAZIONE di rigettare l’istanza di regolamento di competenza, confermando la sentenza n. 78/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Siena il 14/01/822020, pubblicata il 20/01/2020 nel giudizio rg. 2971/2018.
RILEVATO
Che:
1. Con atto notificato il 19/2/2020, Luca Angelucci ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza n. 78/2020, pubblicata il 20/1/2020, comunicata via pec in pari data, con la quale il Tribunale di Siena ha dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma. B.E. ha depositato memoria difensiva. Il PM ha presentato conclusioni scritte instando per il rigetto del ricorso.
2. Per quanto ancora rileva, B.E. proponeva opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 104/2017 emesso su ricorso di Luca Angelucci, notificatole nel gennaio 2017, per la somma di Euro 290.120,00 a titolo di prestito personale da parte dell’opposto. In particolare, a fondamento dell’opposizione tardiva, l’attrice-opponente eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Siena e la conseguente nullità della notifica dell’atto di precetto in quanto notificato presso l’originaria abitazione senese dalla quale si era allontanata sin dal 2015 per far ritorno nella città di Roma, facendone da allora la sua dimora e luogo ove il notificante avrebbe dovuto eseguire la notifica, stante la piena conoscenza da parte di quest’ultimo del trasferimento dell’attrice.
3. Il Tribunale di Siena ha accolto l’opposizione, ancorché tardiva, rilevando che dall’istruttoria emergeva che il notificante fosse a conoscenza che l’ex compagna aveva mantenuto la formale residenza anagrafica nel senese solo per ragioni di convenienza fiscale, di contro non dimorandovi abitualmente. Talché ha ritenuto che la notificazione eseguita nel luogo di residenza del destinatario, risultante dai registri anagrafici, è nulla nell’ipotesi, come quella di specie, in cui il destinatario si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, o avrebbe potuto conoscerne usando l’ordinaria diligenza, l’effettiva residenza, dimora o domicilio. Tanto premesso, ha ritenuto che il criterio generale di competenza territoriale della residenza del convenuto, presupposto dall’ingiungente nell’adire il Tribunale di Siena, fosse insussistente mentre, ai fini dell’individuazione della competenza, sulla base delle stesse ammissioni del creditore e delle risultanze della prova testimoniale, emergesse che l’obbligazione dedotta in giudizio era sorta in Roma ove, peraltro, aveva il domicilio il creditore interessato. Di conseguenza, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma e, per l’effetto, ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo emesso.
CONSIDERATO
Che:
1. A.L. chiede a questa Corte di annullare la sentenza dichiarativa dell’incompetenza e, di conseguenza, di individuare nel Tribunale di Siena l’autorità giudiziaria competente a decidere dell’opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto in violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., in relazione a quanto disposto dall’art. 115 c.p.c. In particolare, il ricorrente rileva che il Tribunale di Siena non avrebbe considerato l’ordinaria diligenza spiegata nel procedimento di notificazione poiché, in assenza di diversa indicazioni, l’ingiungente ha utilizzato comprensibilmente l’indirizzo indicato nel Registro Anagrafe, nonché risultante dall’atto pubblico di compravendita; inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che l’attrice aveva regolarmente ricevuto la corrispondenza per sua stessa ammissione.
2. Il ricorso è infondato.
3. Invero, l’art. 18 c.p.c. sancisce che “Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora”. Al proposito, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche valore presuntivo e ben potendo essere superate da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata al prudente apprezzamento del giudice (Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 23521 del 20/9/2019; Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/5/2016; Sez. 5, Sentenza n. 15938 del 13/6/2008).
4. L’iscrizione anagrafica ha, in effetti, solo un mero valore presuntivo: spetta, dunque, al notificante l’onere di verificare in concreto il luogo di abitazione, da intendersi come effettiva ed abituale presenza del destinatario in un determinato luogo (cfr. Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 23521 del 20/9/2019; Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/5/2016; Sez. 5, Sentenza n. 15938 del 13/6/2008).
5. In applicazione di tali principi di diritto, la decisione impugnata ha ritenuto non esaustiva la mera ricerca presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Sociville (SI) e neppure la presunzione derivante da un atto pubblico di compravendita dell’immobile adibito dall’attrice ad abitazione principale. In particolare, il Tribunale di Siena ha argomentato che, a seguito dell’interruzione del rapporto di convivenza che legava la coppia, entrambi i litiganti hanno fatto rientro nella Regione Lazio e che la casa nella Provincia di Siena diveniva “luogo in cui intrattenersi saltuariamente durante l’anno in occasione di lavorazioni agricole ovvero di vacanze e riunioni amicali (come parrebbe pure dalla corrispondenza telematica in atti)” (sentenza impugnata, p. 3). Del pari, ha rilevato che dalle “reciproche difese emerge che la formale residenza anagrafica nel senese dell’attuale opponente è stata conservata soltanto per ragioni di convenienza (fiscale)” (ibidem).
6. A favore della competenza del Tribunale di Siena non vengono in soccorso neanche gli ulteriori criteri di collegamento fissati dalla legge processuale. L’art. 20 c.p.c. individua un foro facoltativo “per le cause relative a diritti di obbligazione attribuendo la competenza al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”; tale disposto, poi, deve essere interpretato in combinato disposto con l’art. 1182 c.c., che individua come luogo di adempimento qualora non fosse determinato – quello relativo al domicilio del creditore che, nel caso di specie, è ugualmente ubicato in Roma.
7. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese e al raddoppio del Contributo Unificato, a carico del ricorrente.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, l 5 % per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021