Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32842 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26443-2019 proposto da:

SOPA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. MARCO VIGNOLINI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. LORENZO DI MARZIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 26.9.2004 Edilfrair S.p.a. evocava in giudizio Sopa S.r.l. innanzi il Tribunale di L’Aquila esponendo di aver subappaltato alla convenuta, con contratto del *****, l’esecuzione di alcuni controsoffitti in un centro postale sito in *****, invocando la risoluzione del contratto di subappalto per fatto e colpa della subappaltatrice e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno, da compensare parzialmente con il credito residuo spettante alla convenuta predetta.

Si costituiva Sopa S.r.l. resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale, tanto per il saldo delle opere previste dal contratto, che per il pagamento di quelle extra contratto, comunque effettuate in favore dell’attrice.

Con sentenza n. 389/2012 il Tribunale accoglieva la domanda principale, dichiarava risolto il contratto per fatto e colpa della subappaltatrice, che condannava al risarcimento del danno.

Interponeva appello avverso detta decisione Sopa S.r.l. e si costituiva in seconde cure Edilfrair S.p.a. per resistere al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 214/2019, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Sopa S.r.l., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso Edilfrair Costuzioni Generali S.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Sopa S.r.l. al pagamento di una somma maggiore di quella invocata da Edilfrair S.p.a.. Ad avviso della ricorrente, infatti, quest’ultima società aveva agito per il pagamento dell’importo di Euro 7.168,55 – somma risultante dalla compensazione tra l’importo di Euro 15.373,65 necessario per eliminare i vizi riscontrati alle opere eseguite dalla subappaltatrice e quello di Euro 5.546,91 riconosciuto a credito di quest’ultima – mentre avrebbe conseguito, all’esito del giudizio di merito, la condanna di Sopa S.r.l. al pagamento della maggior somma di Euro 27.513,43.

La doglianza è infondata.

La Corte d’Appello dà atto che Edilfrair S.p.a. aveva effettivamente operato la compensazione tra l’importo indicato come necessario ad eliminare i danni cagionati da Sopa S.r.l. ed il minor credito di quest’ultima, individuando la somma a saldo di Euro 7.168,55 ma aveva altresì concluso invocando il riconoscimento degli “… ulteriori danni come saranno accertati all’esito dell’istruttoria” (cfr. pag. 4 della sentenza). Non sussiste, quindi, nessun profilo di ultrapetizione, posto che la sentenza impugnata si è limitata a confermare la decisione del Tribunale che, per l’appunto all’esito della C.T.U. svolta in prime cure, aveva quantificato i danni effettivamente dovuti da Sopa S.r.l. ad Edilfrair S.p.a. nell’importo indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato le conclusioni del C.T.U., travisando gravemente i fatti oggetto di causa.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di valorizzare la circostanza che le opere relative al cantiere nel quale Sopa S.r.l. aveva operato come subappaltatrice erano state collaudate dalla committente Poste Italiane S.p.a. senza alcuna osservazione, tanto che Edilfrair S.p.a. era stata integralmente saldata.

Con il quarto ed ultimo motivo, la società ricorrente lamenta l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento avanzata da Sopa S.r.l. nel giudizio di merito.

Le tre censure, che per la loro connessione possono essere oggetto di disamina congiunta, sono inammissibili. Con esse, infatti, la società ricorrente invoca una revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, da ritenere estraneo al giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), proponendo una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale, in contrasto con i principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto, all’esito di apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, che già nel terzo S.A.L. le parti avessero previsto la necessità di alcuni interventi sul controsoffitto (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); che il 16.7.2004 fosse stato eseguito il conteggio finale delle opere, all’esito del quale residuava un saldo, in favore della subappaltatrice, pari ad Euro 5.546,91; che detto importo era stato pagato in corso di causa, all’esito di emissione di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., da parte del Tribunale (cfr. ancora pag. 8); che la C.T.U. avesse accertato l’esistenza di vizi imputabili alla subappaltatrice per un valore di Euro 35.718,53 a fronte dei quali l’opera non poteva essere ritenuta idonea alla sua destinazione (cfr. pag. 9); che pertanto sussistesse l’inadempimento grave della subappaltatrice; che la circostanza che le opere fossero state collaudate da Poste Italiane S.p.a. non fosse rilevante, posto che Edilfrair S.p.a. aveva incaricato altre ditte del rifacimento delle opere oggetto del subappalto a suo tempo affidato a Sopa S.r.l. (cfr. pag. 11); che, infine, quest’ultima non avesse dimostrato di aver eseguito le prestazioni extra contratto per le quali chiedeva di essere pagata (cfr. pag. 12).

Da quanto precede deriva che il ricorso va, in definitiva, rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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