Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3285 del 10/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23259/2018 proposto da:

N.O.J., elettivamente domiciliato in Roma presso la CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Ceci, in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 925/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 9256/2018, depositata il 23/5/2018, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la richiesta di N.O.J., cittadino del *****, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere ogni richiesta di protezione internazionale, hanno rilevato che: a) la storia personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il proprio villaggio, in quanto temeva di essere arrestato, non avendo restituito un prestito contratto con una banca, per provvedere alle cure della madre, molto ammalata, dopo la morte, in un incidente, del padre e del fratello) non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in difetto di allegazione di atti di persecuzione; b) in ordine alla richiesta di protezione sussidiaria, nessuna circostanza allegata poteva ricondursi alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure ai sensi della lett. c) in quanto nel Paese d’origine non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata (come si evinceva dai Report di Amnesty International 2016-2017); c) non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, attesa la situazione di stabilità del Ghana.

Avverso la suddetta sentenza, N.O.J. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

Con ordinanza interlocutoria della Prima civile del 14/6/2019, il ricorso è stato rinviato a nuovo Ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla disciplina intertemporale di cui al D.L. n. 113 del 2018, art. 1, conv. in L. n. 132 del 2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente lamenta: 1) con i primi due motivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deducendo la nullità del provvedimento impugnato, per non avere la Corte d’appello valutato l’eccezione, proposta sin dal primo grado, in ordine alla nullità della decisione negativa della Commissione territoriale, e degli atti presupposti e conseguenti, per omessa traduzione degli stessi nella lingua conosciuta dallo straniero, nonchè la violazione della L. n. 15 del 1968, art. 14, come modificato dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 e s.m.i., per non avere la Corte d’appello vagliato l’eccezione di nullità del procedimento per il fatto che la copia del provvedimento della Commissione territoriale consegnata all’interessato era stato comunicata in forma libera e informale e priva dell’attestazione di conformità all’originale, nonchè nullità del provvedimento per difetto di sottoscrizione; 2) con il terzo motivo, la mancata applicazione degli artt. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 ed il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa valutazione di “certificazioni mediche”, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, dallo stesso racconto del richiedente, risultasse evidente che i fatti narrati non lo avrebbero esposto al rischio di subire un danno grave ai sensi delle norme di cui alla rubrica, ovvero non avevano evidenziato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e neppure la protezione sussidiaria.

2. I primi due motivi sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la parte ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass. ordd. nn. 11271/19, 11295/19, 11871/14) e quali specifiche istanze difensive, a causa dell’omessa traduzione del provvedimento, non si siano potute svolgere.

Infatti tema di protezione internazionale, la eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari o per altre ragioni, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 22 marzo 2017, n. 7385).

Inoltre, in riferimento al profilo di censura relativo alla mancanza nel provvedimento della Commissione Territoriale dell’attestazione di conformità all’originale e quello sulla mancanza del codice identificativo nella firma digitale apposta sul medesimo documento, deve rilevarsi che nella pronuncia impugnata viene dichiarata inammissibile la doglianza, in conformità ad un consolidato orientamento di questo giudice di legittimità. La Corte di merito ha richiamato i sopra indicati principi, osservando come l’istante non avesse dato conto del pregiudizio risentito della dedotta inosservanza delle norme che regolano la traduzione e sottoscrizione del provvedimento, oltre che l’autenticazione delle copie del medesimo. Il ricorrente non si misura affatto con tale ratio decidendi, che mostra di non cogliere affatto.

3. Il terzo motivo di ricorso, implicante anche vizio motivazionale, è invece fondato.

Invero, è mancata ogni valutazione sui presupposti della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), essendosi motivato il rigetto della relativa protezione solo in riferimento alla lett. c) della norma citata; il racconto del richiedente non è stato, oltretutto, ritenuto non credibile, ma solo non integrante i presupposti di legge, dovendosi escludere che il richiedente, nel caso di rientro in patria, “possa cadere vittima di sanzioni capitali, di trattamenti inumani o degradanti o di violenze indiscriminate ricollegabili a conflitti armati”. Del pari, risulta assente ogni valutazione sui presupposti della protezione umanitaria. Il ricorrente insiste sulla situazione personale di vulnerabilità conseguente all’accusa di mancato rimborso del prestito ricevuto e sul pericolo di detenzione carceraria al rientro in Ghana. La Corte di appello si è limitata ad affermare l’insussistenza “dei presupposti per la tutela minore ove si consideri la detta situazione di stabilità del Ghana”.

Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio; i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455; principi condivisi dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019).

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo, respinti i primi due, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di l’Aquila in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti i restanti, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472