Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32853 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29452/2015 proposto da:

Magazzini di Lainate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Costantino Morin n. 45, presso lo studio dell’avvocato Santuari Antonio, rappresentata e difesa dall’avvocato Amodeo Raffaele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore avv. D.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell’avvocato Rossi Marina, rappresentato e difeso dall’avvocato Da Pozzo Gino, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

***** S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fezzan n. 65, presso lo studio dell’avvocato Camperchioli Italia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS Stanislao, che chiede che la Corte rigetti il ricorso.

La Corte:

RILEVA 1. – Con ricorso L. Fall., ex art. 119, Magazzini di Lainate s.r.l. ha dedotto di aver presentato domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento ***** s.r.l. e che il relativo giudizio L. Fall., ex art. 101, risultava pendente: ha proposto perciò reclamo avverso il decreto col quale il Tribunale di Milano aveva disposto la chiusura della procedura fallimentare per l’integrale soddisfacimento dei crediti ammessi, giusta la L. Fall., art. 118, n. 2. Il credito oggetto della domanda di insinuazione era correlato all’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta dalla società fallita; detta impugnativa aveva ad oggetto due negozi: il contratto di compravendita di una porzione di area urbana di cui si era resa aggiudicataria la reclamante, unitamente ad altri soggetti, e il successivo atto di divisione intercorso con riferimento al compendio oggetto di cessione. La fallita, nella circostanza, aveva agito in surroga del fallimento nella pendenza della procedura concorsuale.

Col richiamato ricorso la reclamante ha dedotto che, pur non essendo stata ammessa al passivo, era nondimeno legittimata ad impugnare il decreto di chiusura della procedura concorsuale quale creditore della massa. Ha sostenuto, in particolare, che il presupposto di cui alla L. Fall., art. 118, n. 2, non poteva ritenersi esistente, essendo pacifico che i crediti verso la massa non erano stati integralmente soddisfatti e che la prededuzione non era operante al di fuori della procedura fallimentare: perdendo il beneficio della prededuzione, essa reclamante non avrebbe potuto rivalersi sui beni residui della fallita tornata in bonis, peraltro neppure sufficienti a soddisfare il credito risarcitorio oggetto della domanda di insinuazione tardiva.

2. – La Corte di appello di Milano, con decreto del 14 aprile 2015, ha respinto il reclamo. Ha rilevato, in sintesi, che la reclamante difettava della legittimazione a proporre impugnazione, visto che non era stata ammessa al passivo e non aveva allegato e provato un interesse concreto a soddisfare il proprio credito attraverso l’esecuzione concorsuale, anziché a mezzo dell’azione individuale da esperire nei confronti del fallito tornato in bonis: ha osservato che, quand’anche l’azione proposta dalla fallita trovasse accoglimento, l’eventuale pretesa risarcitoria, in quanto fondata anche sull’operato degli organi della procedura, poteva essere sempre azionata nei confronti di quest’ultimi dopo la chiusura del fallimento, ma non nei confronti della ex fallita, la quale non può rispondere delle conseguenze degli atti illeciti compiuti dal curatore.

3. – Contro il detto decreto ricorre per cassazione, con tre motivi, Magazzini di Lainate. Resistono con controricorso ***** s.r.l. e la curatela fallimentare. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte. Sono state depositate memorie.

4. – Il primo motivo oppone la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 118, n. 2, in connessione con la L. Fall., artt. 92 e segg.. Si assume che la presenza di un credito prededucibile impedisca di considerare verificato il presupposto di cui al cit. art. 118, n. 2, almeno fino a quando il diritto del creditore ad essere ammesso in via di prededuzione non sia stato escluso con provvedimento definitivo, o siano stati effettuati almeno gli opportuni accantonamenti. E’ precisato che la natura prededucibile dei crediti vantati dall’istante nei confronti del fallimento non poteva essere posto in dubbio, visto che tra i crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali rientrano anche quelli risarcitori, fondati su comportamenti illeciti degli organi della procedura.

Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 118, n. 2, in connessione con la L. Fall., art. 111. Rileva la ricorrente di aver chiesto l’ammissione al passivo anche per la somma di Euro 35.451,91, dovuta al fallimento a titolo di restituzione e che con riferimento a tale credito gli argomenti della Corte di appello incentrati su di una “eventuale pretesa risarcitoria” risultavano evidentemente inconferenti. Aggiunge che, poiché i comportamenti illeciti degli organi fallimentari allegati dalla fallita erano stati compiuti nell’esercizio del relativo ufficio e con attività le cui conseguenze favorevoli erano ricadute interamente sul patrimonio della fallita, al relativo credito doveva essere riconosciuta la qualità della prededucibilità: in tal senso, la chiusura del fallimento avrebbe recato pregiudizio agli interessi della società reclamante, che perderebbe il diritto di soddisfarsi in via di prededuzione sul patrimonio residuo della fallita.

Col terzo motivo è denunciata la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 118, n. 2, in connessione con gli artt. 1338,1497 e 2055 c.c.. Viene osservato che ove gli assunti della fallita fossero riconosciuti fondati, risulterebbe innegabile l’apprensione, da parte dell’odierna ricorrente, di una cosa mancante delle qualità promesse e delle qualità essenziali per l’uso cui essa è destinata; è rilevato, inoltre che, in tale ipotesi, ***** risulterebbe responsabile di un danno per culpa in contrahendo, visto che la medesima conosceva, o quantomeno avrebbe dovuto conoscere, i presunti vizi degli atti liquidatori che ha preteso di contestare.

4. – Si rileva essere pendente presso la Corte il giudizio iscritto al R.G. n. 18998/2018. Tale giudizio concerne l’impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano con cui è stata definita, in sede di merito, la causa introdotta dalla fallita ***** nei confronti di Magazzini di Lainate: e cioè la controversia avente ad oggetto quell’impugnativa dei contratti di compravendita e di divisione che l’odierna ricorrente, paventando l’accoglimento delle domande attrici, ha posto a fondamento della propria domanda di insinuazione al passivo.

Reputa il Collegio opportuno che il presente giudizio, che presenta pregnanti profili di connessione con quello appena menzionato, sia trattato congiuntamente ad esso. Ne va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo, così da consentire che i due giudizi siano decisi nella stessa adunanza camerale.

PQM

La Corte;

rinvia la causa a nuovo ruolo, onde permettere che essa sia trattata congiuntamente a quella di cui R.G. n. 18998/2018.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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