Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3286 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25652/2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 76/2018, depositata il 19/1/2018, ha riformato, in accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno, la decisione di primo grado che aveva accolto la richiesta di R.M., cittadino del *****, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere ogni richiesta di protezione internazionale, hanno rilevato che: a) la storia personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il proprio villaggio in quanto, attese le condizioni di estrema povertà in cui viveva la famiglia ed essendosi ammalato il padre, egli aveva preso il suo posto come badante in una famiglia ma veniva sfruttato e costretto al lavoro forzato, senza retribuzione, e dopo essere stato liberato da una delle mogli del datore di lavoro, questi lo aveva accusato di furto ed aveva inviato dei sicari per ucciderlo) non era credibile e presentava varie lacune; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, nessuna circostanza allegata poteva ricondursi alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure ai sensi della lett. c) in quanto nel Paese d’origine non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo situazioni di vulnerabilità dello straniero.

Avverso la suddetta sentenza, R.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Con ordinanza interlocutoria della Prima civile del 27/09/2019, il ricorso è stato rinviato a nuovo Ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla disciplina intertemporale di cui al D.L. n. 113 del 2018, art. 1, conv. in L. n. 132 del 2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sia l’omessa o insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al diniego di protezione umanitaria, non essendo stata in alcun modo vagliata la situazione personale del richiedente.

2. La censura è inammissibile.

Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe vagliato la condizione di particolare vulnerabilità cui sarebbe esposto la richiedente, in caso di rientro nel Paese, collegata alle minacce subite in Bangladesh, in comparazione con il percorso di integrazione avviato in Italia, ove vive da anni.

La Corte d’appello ha affermato che i fatti lamentati dal richiedente (il quale aveva dedotto di essere stato costretto per anni a lavoro forzato senza retribuzione) non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, non rientrando la situazione di vulnerabilità descritta neppure in una categoria di vulnerabilità, individuate a titolo esemplificativo.

La protezione umanitaria, nella disciplina applicabile ratione temporis, è, in effetti, una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. 23604/2017).

Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

In conclusione, la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sè alcun rilievo, salvo emerga che essa ha determinato specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale. Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

In definitiva, il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Nella specie, la Corte d’appello ha escluso che, nella zona di provenienza del richiedente, sussistono situazioni di deprivazione dei diritti umani fondamentali. Il ricorso risulta del tutto generico.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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