LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13874/2015 proposto da:
ARBIZZI SRL, (ora LINK SRL in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via G.B. Martini n. 16 presso l’avv. Stefano Loconte che la rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 311/01/15, depositata il 10/02/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2021, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Riccardo Guida.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci ha formulato conclusioni scritte chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Arbizzi Srl (ora Link Srl) ha proposto ricorso per cassazione, con sei motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, nel giudizio d’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap, Iva, per il periodo d’imposta 2006, costi indeducibili/indetraibili, in parte correlati a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, ha parzialmente accolto l’appello principale dell’ufficio e disatteso quello incidentale della società avverso la sentenza di primo grado, favorevole a quest’ultima.
2. La società contribuente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ed ha provveduto al pagamento, in unica soluzione, degli importi comunicati dall’Agente della riscossione ai fini della definizione. Inoltre, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, facendo riferimento all’art. 390 c.p.c..
3. La rinuncia al ricorso, con l’allegata documentazione, non è stata notificata all’Agenzia delle entrate. Trova applicazione il principio per cui, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativa del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/03/2018, n. 5421). Anche nel caso in esame è la ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
4. Le spese del giudizio vanno compensate interamente, tra le parti, tenendo conto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata.
5. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” (in termini Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021