LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27657/2018 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliato in Roma Viale Di Vigna Pia, 60, presso lo studio dell’avvocato Pupetti Ivan, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maestri Andrea, in forza di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****,
– intimato –
avverso la sentenza n. 781/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 781/2018, depositata il 19/3/2018, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la richiesta di D.S., cittadino del *****, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.
In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: a) la storia personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il proprio villaggio per essersi opposto attivamente alle pratiche di mutilazione genitale femminile, entrando così in conflitto con gli anziani del villaggio e con lo stesso padre) presentava varie lacune; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, nessuna circostanza allegata poteva ricondursi alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo situazioni di tipizzata vulnerabilità dello straniero nè essendo in atto nel Paese d’origine un’emergenza sanitaria.
Avverso la suddetta sentenza, D.S. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).
Con ordinanza interlocutoria della Prima civile del 18/10/2019, il ricorso è stato rinviato a nuovo Ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla disciplina intertemporale di cui al D.L. n. 113 del 2018, art. 1, conv. in L. n. 132 del 2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951, artt. 2,3 Cost., art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. h) bis e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 17, in relazione al diniego di protezione umanitaria, non essendo stata in alcun modo vagliata la situazione personale del richiedente.
2. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha affermato che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrano un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, sempre con riguardo al rientro nel Paese d’origine, con conseguente difetto di una situazione di vulnerabilità meritevole di tutela.
Questa Corte, nella recente ordinanza n. 5358/2019, ha affermato che ” il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la normativa vigente “ratione temporis”) presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali”, richiamando il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nel testo modificato dalla L. 14 luglio 2017, n. 110. Sempre questa Corte ha inoltre precisato (Cass. 28990/2018) che “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti”.
La protezione umanitaria, nella disciplina applicabile ratione temporis, è, in effetti, una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. 23604/2017).
Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).
In conclusione, la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sè alcun rilievo, salvo emerga che essa ha determinato specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale. Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
In definitiva, il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Nella specie, la Corte d’appello ha escluso che, nella zona di provenienza del richiedente, sussistono situazioni di deprivazione dei diritti umani fondamentali ed ha ritenuto il racconto del richiedente generico e non circostanziato. Il ricorso risulta del tutto generico.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021