LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4688/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.F., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’Avv. Domenico Amoruso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell’Avv. Piero Frattarelli;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2009 della CTR dell’Emilia Romagna Bologna, pronunciata in data 1/4/2016 e depositata in data 15/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.
RITENUTO
che:
la ricorrente ha rappresentato che con atto a rogito del notaio F. in data ***** la M. aveva venduto alla Immobiliare Via dei Cappuccini s.r.l. (oggi E-building Engineering società agricola a r.l.) un fabbricato abitativo con circostante area cortiliva nel Comune di Cervia, località *****, via *****, dichiarando in atti un prezzo pari ad Euro 2.300.000;
in occasione della verifica fiscale di tale atto, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia ha riscontrato che, in relazione all’area su cui insisteva l’immobile oggetto della compravendita, erano intervenuti i seguenti atti e fatti: in data 27/4/2007 (quasi un anno prima del contratto che qui viene in rilievo) la M. aveva presentato richiesta di permesso edificatorio per la demolizione del fabbricato oltre che per lavori di nuova costruzione di un edificio residenziale con destinazione d’uso principale residenza; prima del rogito oggetto di verifica fiscale il Comune di Cervia aveva rilasciato alla M. sia il permesso di demolizione sia il permesso di nuova costruzione; poco dopo il rogito il Comune di Cervia aveva rilasciato la voltura del permesso di demolire e di ricostruire alla società acquirente, la quale poi aveva provveduto ad abbattere e a ricostruire il fabbricato;
l’Ufficio, alla luce dei suindicati dati extratestuali, provvedeva a riqualificare l’oggetto del contratto, da compravendita di edificio a compravendita di terreno edificabile, recuperando con l’avviso di liquidazione n. ***** la differenza di imposta di registro e di imposte ipocatastali;
la M. impugnava l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Reggio Emilia, che accoglieva il ricorso;
l’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza indicata in epigrafe;
contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo;
la M. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
il ricorso, articolato in un unico motivo, investe in pieno l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986 (Tur), art. 20, fatta dall’ufficio, che sostanzialmente mediante il collegamento del contratto di compravendita con dei dati extratestuali ha riqualificato l’oggetto del negozio posto in essere e registrato;
la nuova formulazione dell’art. 20 Tur, risultante dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), è rilevante per la decisione del presente ricorso, attesa la sua portata retroattiva stabilita dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084;
essa, infatti, vieta all’amministrazione di riqualificare l’atto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi extratestuali e di negozi ed atti giuridici collegati a quello della cui imposta di registro si discute;
nel caso che ci occupa l’Agenzia delle Entrate ha riqualificato il contratto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi e dati extratestuali, in violazione della nuova formulazione dell’art. 20 Tur (recata dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), la cui retroattività (stabilita dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084) ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 39 del 2021);
il ricorso dell’Agenzia, pertanto, deve essere rigettato in quanto infondato;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, attesa la decisività delle modifiche retroattive apportate in corso di causa all’art. 20 Tur.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021