Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3288 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21612/2018 proposto da:

H.T. Q, avv.ti Sciarrillo Andrea, e Sgarbi Pietro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

CONSIDERATO

Che:

H.T. Q, cittadino della *****, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avendo giudicato non credibile la sua narrazione e insussistenti i presupposti fattuali delle protezioni invocate;

le proposte questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili: la prima, concernente la previsione del rito camerale per la trattazione delle controversie in materia, alla luce di Cass. n. 17717/2017; la seconda, concernente il termine di trenta giorni per l’impugnazione a decorrere dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, alla luce del precedente citato; quella concernente la procura alle liti da conferire a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, per difetto di un concreto interesse, essendo la procura nella specie stata rilasciata in data successiva alla suddetta comunicazione;

i primi quattro motivi consistono nella generica critica di incensurabili apprezzamenti di fatto concernenti i paventati rischi persecutori e di danno grave nel caso di rimpatrio nel paese di origine, che i giudici di merito hanno escluso citando anche le fonti informative sulla situazione di non insicurezza nel paese di origine, in tal modo dimostrando di avere assolto al dovere di cooperazione istruttoria;

l’ultimo motivo si risolve in una generica critica di apprezzamenti incensurabili relativi all’insussistenza di condizioni personali di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria;

le spese seguono la soccombenza e di liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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