Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3289 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28088/2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Don G. Minzoni 9, presso lo studio dell’avvocato Luponio Riccardo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1688/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

– che è proposto da M.D., cittadino del *****, ricorso basato su quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 9 agosto 2018, che ha respinto l’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

– che il motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non avendo la corte del merito verificato la situazione sociale del ***** con riguardo alla guerra con i ribelli del *****;

– che il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione “delle seguenti norme di diritto”, nel corpo del medesimo menzionando il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per non essersi la corte del merito attenuta ai criteri circa la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente;

– che il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione “delle seguenti norme di diritto”, nel corpo del motivo menzionando il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 avendo egli dato prova della situazione di violenza nel paese di origine idonea ad esporlo a rischio di minacce alla vita;

– che il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione “delle seguenti norme di diritto”, nel corpo del medesimo menzionando il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte del merito concesso la protezione umanitaria, spettante al ricorrente per l’instabile situazione del ***** e la mancanza di risorse economiche, oltre che per lo sforzo attuato per inserirsi nel contesto italiano;

– che tutti i motivi sono manifestamente inammissibili;

– che, invero, la Corte del merito ha sia giudicato il richiedente del tutto non credibile, sia adeguatamente esposto la propria ricostruzione in fatto della realtà socio-politica del *****, in concreto esaminata nella sentenza, tenendo conto dell’onere della prova attenuato in tali giudizi e della dovuta cooperazione col richiedente;

– che, pertanto, in primo luogo, il giudice del merito non ha ritenuto il racconto del richiedente credibile: al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori”

(Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; 5 febbraio 2019, n. 3340);

– che la Corte territoriale ha escluso l’esistenza di rischi persecutori, di danno grave e per la tutela dei diritti umani, tali da integrare le norme invocate: ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati in materia, dilungandosi in una motivazione esauriente nell’esporre le ragioni che l’hanno indotta a rigettare il gravame; si tratta, dunque, da un lato, della risposta alle domande ed alle questioni proposte dall’appellante e, dall’altro lato, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, onde il ricorso sollecita impropriamente la rivisitazione di giudizi di fatto che è attività preclusa in sede di legittimità;

– che, quanto alla protezione umanitaria, il motivo è analogamente inammissibile, non tenendo conto che la situazione di vulnerabilità rilevante a tal fine deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, incensurabilmente valutata dai giudici di merito, non essendo sufficiente il generico riferimento a condizioni di povertà nel suo paese d’origine o al fatto di avere reperito un lavoro in Italia;

– che non si deve provvedere sulle spese di lite, non avendo il Ministero svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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