Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32891 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24579/2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avv. MARISTELLA BOSSA;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. B.A., cittadino del Senegal, adiva il Tribunale di Messina a seguito della decisione della Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale. A sostegno della domanda, aveva dichiarato in sede amministrativa di essere sfuggito a dei tentativi di arruolamento forzato e poi, in sede di interrogatorio libero dinanzi al Tribunale, di avere avuto paura di essere arrestato avendo causato involontariamente un incendio nella pasticceria dove lavorava.

Il Tribunale di Messina ha respinto la domanda con decreto 18 giugno 2019.

2. Avverso la decisione del Tribunale B.A. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno si è costituito “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.

CONSIDERATO

Che:

I. Preliminarmente va rilevata la mancanza agli atti (v. la nota di deposito sottoscritta dal difensore) della procura speciale, cui il ricorrente fa riferimento nell’intestazione del ricorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, a norma del quale insieme col ricorso deve essere depositata a pena di improcedibilità la procura speciale conferita con atto separato.

II. Nulla viene disposto sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto difese nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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