Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32902 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14331-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MAGADDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/2014 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 19/12/2014 R.G.N. 1130/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 19.12.14 il tribunale di Marsala ha condannato l’Inps a corrispondere alla signora R. l’indennità di accompagnamento dal 1.5.14.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste con controricorso l’assistita.

Con unico motivo si deduce violazione dell’art. 152 att. c.p.c. e dell’art. 445 bis c.p.c. per avere la Corte trascurato che la parte non aveva indicato in ricorso il valore della prestazione richiesta, indicazione richiesta a pena di inammissibilità.

Il ricorso è infondato.

Deve essere infatti rilevata l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 152 disp. att. c.p.c., u.c., ultimo periodo (che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, sanziona con l’inammissibilità del ricorso l’omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, il cui importo deve essere specificato nelle conclusioni dell’atto introduttivo) pronunciata da Corte Costituzionale 20 novembre 2017, n. 241, motivata dalla ritenuta eccessiva gravità della sanzione prevista, a fronte di un mancato adempimento di rilevanza meramente formale, e, conseguentemente, dalla manifesta irragionevolezza della norma.

Essendo stata espulsa dall’ordinamento, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma sulla quale si fonda la ritenuta inammissibilità, il ricorso va rigettato (nel medesimo senso, Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17964 del 2018).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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