LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33269/2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in Novara, Via Azario, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Alessia Berticelli, che lo rappresenta e lo difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 4/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta da C.M., nato a ***** (regione del *****), in *****.
Con riferimento al diniego dello status di rifugiato, il Collegio giudicante, pur ritenendo credibile il racconto del richiedente, ne ha evidenziato la natura squisitamente privata poichè inerente a situazioni di difficoltà familiare conseguenti alla morte dei genitori che non sono qualificabili come atti di persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7.
In merito alla concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), secondo il Tribunale, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione e dai fatti allegati nel ricorso, non sono emersi elementi da cui desumere che il ricorrente possa subire una condanna a morte, un’esecuzione della pena di morte, ovvero atti di tortura o altre forme di trattamenti disumani o degradanti.
Tantomeno è risultata integrata l’ipotesi di danno grave di cui all’art. 14, lett. C D.Lgs. cit. Invero, i riferimenti alla situazione attuale del *****, contenuti nel ricorso di primo grado, sono del tutto generici in quanto relativi a regioni geograficamente molto distanti da quella di provenienza del ricorrente. Per contro, il giudice del merito, alla luce delle informazioni acquisite dall’UNHCR (2014) e dal sito ***** (2016), ha escluso che la regione del ***** sia caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata di intensità tale da minacciare la vita o la persona di un civile per la sola presenza nella zona in questione. Con riferimento specifico agli attacchi terroristici *****, verificatesi di recente in *****, il Tribunale ha ritenuto che tale problematica sia di scala mondiale, e non già meramente locale, dal momento che investe numerosi Paesi e, di conseguenza, non è riconducibile nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 14 cit., lett. c.
Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari considerato che la situazione del *****, agli occhi dei giudici, non è apparsa così grave da porre la totalità dei cittadini in condizioni di vulnerabilità, Inoltre, il richiedente non corre alcun rischio di persecuzione o danno grave in caso di rimpatrio sicchè le difficoltà personali evidenziate riportano ad una condizione generalizzata comune a tutti i richiedenti asilo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per avere il Tribunale errato nel valutare il contesto del Paese di provenienza del ricorrente poichè ha citato fonti informative non aggiornate al momento della decisione (risalenti agli anni 2014-2016) ed ha omesso di analizzare in modo approfondito quelle indicate dal ricorrente (2017-2018). Quest’ultime avrebbero consentito di accertare correttamente i presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), atteso il clima di forte insicurezza politica e l’elevata probabilità di verificazione di atti terroristici perpetrati nei confronti della popolazione.
Nel secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, perchè il Collegio ha negato la protezione umanitaria senza procedere ad alcuna valutazione comparativa tra la situazione vissuta dal richiedente in Italia e quella alla quale sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Il ricorrente ha dichiarato di essere orfano di genitori, di aver lasciato il ***** perchè lo zio non gli dava la possibilità di studiare, di esser giunto in Italia ancora minorenne, dove ha iniziato a frequentare le scuole che non ha ancora terminato. Il giudizio prognostico negativo di vulnerabilità è stato emesso senza considerare questi elementi e, tantomeno, il contesto socio-politco del Paese di origine del richiedente. In conclusione, la mancanza di qualsivoglia valutazione comparativa si traduce in un’omessa motivazione circa la sussistenza dei seri motivi di cui all’art. 5 cit.
Il primo motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Il ricorrente, in sede di merito, ha allegato le fonti informative che, secondo la sua prospettazione, avrebbero potuto comprovare l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine. Il Collegio le ha esaminate e ritenute generiche poichè relative a regioni geograficamente molto distanti da quella di provenienza. Il Tribunale ha quindi posto a fondamento delle sue conclusioni delle COI diverse, acquisite officiosamente dall’UNHCR e dal sito ***** (2014-2016), le quali, pur essendo meno recenti di quelle allegate nel ricorso di primo grado, aggiornate al biennio 2017-2018, si riferiscono specificamente alla regione del *****, la quale non risulta interessata da turbolenze politiche. Queste COI, però, non si riferiscono allo stragismo *****, problematica che la parte aveva evidenziato per mezzo dell’allegazione di documenti che ne attestano la continua evoluzione, sia nelle regioni settentrionali che in quelle meridionali del *****. Il giudice del merito si è limitato ad affermare apoditticamente che gli attacchi terroristici non assumono i connotati della violenza indiscriminata perchè, trattandosi di un problema riscontrabile a livello mondiale, investono tutta l’Africa centrale e numerose altre parti del globo (pag. 4 del decreto), senza indicare le fonti informative dalle quali ha tratto tale conclusione.
La difesa, nel presente ricorso (pag. 7), ha compiutamente richiamato e spiegato il contenuto delle fonti prodotte in fase di merito. Pertanto, la censura deve ritenersi fondata nella parte in cui lamenta l’omesso esame della documentazione inerente allo stragismo ***** (ossia, del report di Human Rights Watch 2017 e del sito ministeriale ***** 2018), inerente al paese di origine del ricorrente e la zona di provenienza dello stesso (Cass., Sez. II, n. 26229/2020; Cass., Sez. I, n. 13255/2020). Il tribunale ha omesso di verificare la sussistenza di questa specifica causa di violenza indiscriminata dedotta, allegata e documentata, così violando l’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa imposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 non potendo sottrarsi al confronto ed alla valutazione delle fonti indicate e del loro peculiare contenuto, attraverso l’argomentazione relativa alla diffusione globale del fenomeno terroristico. Nel giudizio relativo al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto alla verifica oggettiva ed officiosa delle condizioni del paese di origine sia in relazione alle ipotesi di protezione internazionale individualizzanti, ove sia ritenuto credibile la vicenda personale narrata, sia soprattutto in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) tanto più se, come nel caso di specie, vengano allegati e documentati fatti specificamente rivolti a tratteggiare una situazione di violenza indiscriminata. La indicata diffusione globale del fenomeno, oltre ad essere del tutto genericamente indicata, senza alcuna giustificazione pertinente, non esclude, di conseguenza, la necessità di accertare se, nel paese di origine (e nell’area di provenienza) del ricorrente, l’incidenza e l’intensità del pericolo costituito dal terrorismo, in quanto oggetto di specifica allegazione e documentazione, possano integrare l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbe il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Nessuna statuizione sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021