Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32924 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23015/2020 proposto da:

B.K.D., elettivamente domiciliato in Via Tommaseo 13, Padova, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Manfio;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Verona Sez Padova, Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5732/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, per quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 30.11.2019, la quale ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato, costituitosi solo ai fini della eventuale discussione;

– che con atto pervenuto a mezzo Pec il 14.10.2021, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, atto notificato alla controparte.

RITENUTO

– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);

– che non vi è luogo alla liquidazione delle spese, né alla declaratoria di debenza del c.d. doppio contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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