Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32936 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17822-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA NOVARA, (Studio legale Cintoli & Associati) rappresentato e difeso dall’avvocato ERMANNO ZANCLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1011/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/05/2017 R.G.N. 1579/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 25.5.17, la corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 26.7.11, per quel che qui rileva, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore del sig. G. della somma di Euro 249.177, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento danni da epatite HCV da emotrasfusione effettuata nel 1967.

In particolare, la corte territoriale, ravvisato il nesso causale tra emotrasfusione e contagio da virus HCV e ritenuta la configurabilità della colpa del Ministero nell’omissione delle cautele di controllo del sangue per uso terapeutico anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 1990, ha quantificato il danno biologioco nella misura del 35% ed ha liquidato un danno non patrimoniale in applicazione delle tabelle milanesi.

Avverso tale sentenza ricorre il Ministero con unico motivo, cui resiste l’assistito con controricorso.

Con unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2043 c.c., artt. 40 e 41 c.p., nonché artt. 112,115 e 116 c.p.c., per assenza di nesso causale tra contagio e trasfusione ed assenza di comportamento colpevole del Ministero, per essere stata eseguita la trasfusione in epoca in cui non erano stati ancora scoperti mezzi efficaci per individuare il virus nel sangue dei donatori.

Il motivo è infondato. Questa Corte (Sez. 3 -, Ordinanza n. 1566 del 22/01/2019, Rv. 65268601; Sez. 3, Ordinanza n. 8495 del 06/05/2020, Rv. 657780 – 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 18520 del 13/07/2018, Rv. 649728 – 01) ha già affermato che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ‘60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all’anno 1958, l’obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il Ministero della salute responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970).

Nello stesso senso, si è detto (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016, Rv. 638719 01; altresì Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600900 – 01) che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell’anno 1978, in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del Ministero per i danni provocati dal contagio dell’epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell’anno 1974).

Spese secondo soccombenza.

Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, atteso che D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non è applicabile nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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