LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 379-2016 proposto da:
S.M.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DE DONNO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2620/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/12/2014 R.G.N. 3352/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte d’Appello di Lecce ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale, della stessa sede, che aveva rigettato, per difetto del requisito sanitario, la domanda proposta dall’attuale ricorrente e volta al riconoscimento del diritto all’assegno mensile previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13;
2. la Corte di merito ha fondato la decisione sull’insussistenza del requisito reddituale per il beneficio preteso, tenuto conto anche del reddito del coniuge;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.M.A., affidato a un motivo;
4. l’Inps ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
5. la ricorrente denuncia, con unico motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, della L. n. 33 del 1980, art. 14-septies, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito attribuito rilevanza al reddito coniugale, e non al reddito personale, e per avere del tutto omesso alcuna specifica motivazione in ordine al requisito sanitario che giustificasse, anche sotto tale aspetto, il rigetto del gravame, senza neppure fare ricorso a nuove indagini peritali;
6. il ricorso è da accogliere in continuità con il consolidato orientamento per cui anche alla luce del D.L. n. 76 del 2013 conv. in L. n. 99 del 2013 resta confermato che per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte (fra tante, Cass. nn. 14415 del 2019 e 2517 del 2020, alle quali si rinvia per la ricostruzione sistematica e per ulteriori precedenti);
7. la sentenza impugnata, che non si è uniformata al predetto principio, va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame, al giudice designato in dispositivo che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021