Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32942 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25067-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO;

– ricorrente –

contro

EDIL PERRUCCI DI P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AFRICA 120, presso lo studio dell’avvocato MICHELA SCAFETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO DISTASO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 959/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 23/04/2015 R.G.N. 94000085/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 23.4.2015, il Tribunale di Foggia, decidendo in sede di opposizione agli atti esecutivi, ha dichiarato inesistente la notifica della cartella esattoriale eseguita da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di Edil Perrucci di P.S.;

che avverso tale pronuncia Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Edil Perrucci di P.S. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza d’interesse, in considerazione della successiva sentenza con cui il medesimo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva annullato l’ordinanza ingiunzione recante intimazione di pagamento delle medesime somme oggetto d’iscrizione a ruolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 617 c.p.c., per non avere il Tribunale rilevato la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per avere il Tribunale ritenuto l’inesistenza della notifica in quanto non effettuata tramite ufficiale giudiziario, ma da essa stessa, in quanto concessionaria dei servizi di riscossione, mediante servizio postale;

che, con riguardo all’eccezione preliminare di inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, va ricordato che affinché il giudicato esterno possa far stato in un diverso processo tra le stesse parti, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n. 28515 del 2017, sulla scorta di Cass. n. 27881 del 2008);

che, nella specie, pur avendo l’odierna controricorrente prodotto la sentenza de qua unitamente agli atti del controricorso, essa risulta sfornita dell’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato, derivandone conseguentemente l’impossibilità di giudicare della sopravvenuta caducazione dell’interesse a ricorrere;

che il primo motivo di censura, argomentato in relazione alla non tempestività della data di notifica della citazione in opposizione agli atti esecutivi (28.2.2013) rispetto a quella di notificazione della cartella (5.2.2013), è infondato, risultando dagli atti che l’atto di citazione è stato comunque consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 25.2.2013 e dovendo ritenersi perfezionato in tale data per il notificante il procedimento notificatorio, indipendentemente dal momento in cui l’ufficiale giudiziario ha in concreto proceduto alla notifica (così Cass. S.U. n. 13970 del 2004, sulla scorta di Corte Cost. n. 477 del 2002); che il secondo motivo, viceversa, è manifestamente fondato, essendosi da tempo chiarito che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica (integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale) alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione, perfezionandosi in tal caso la notifica con la ricezione del destinatario nella data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, essendo l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6395 del 2014 e innumerevoli successive conformi);

che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 maggio 2001.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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